T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 87 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 5.11.2004 e depositato il successivo giorno 29 dello stesso mese, il sig. R.I. ha impugnato la concessione edilizia n°29 del 19/01/2004 rilasciata dal Comune di Arzachena al controinteressato signor C.G., avente ad oggetto "varianti ad una casa di civile abitazione il località Cannigione nell’ambito della lottizzazione "Cannigione Baia 2° – lotto K4".

Con la concessione in parola l’Amministrazione comunale ha sanato, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 11/10/1985, n°23, le opere edilizie eseguite dal signor Caso in assenza di permesso di costruire.

Avverso tale provvedimento il signor I.R., proprietario di una costruzione limitrofa, ha proposto il ricorso in epigrafe, a sostegno del quale fa valere le seguenti testuali censure:

1) violazione e/o omessa applicazione di legge ( articoli 1029, 905 e 907 cod. Civ., con riferimento all’art. 16 legge reg. 11.10.1985, n.23; art. 13 legge 28.02.1985 n.47; principi desumibili); eccesso di potere per difetto e/o omessa istruttoria; difetto dei presupposti; travisamento; errore; sviamento;

2) violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dei principi in materia di "ius aedificandi"; violazione e/o falsa e/o errata applicazione di legge (art. 16 legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23; art. 13 legge n. 47/1985; art. 36 D.P.R. n. 380/2001; principi emergenti); ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti e per omessa e/o carente istruttoria; eccesso di potere per inintellegibilità e per ulteriore travisamento;

3) ulteriore violazione di legge (art. 16 legge reg. 11.10.1985 n. 23; art. 13 legge n. 47 del 1985; art. 36 T.U. n. 380 del 2001; principi emergenti); violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di efficacia, correttezza, imparzialità dell’azione della p.a. ( art. 97 cost.); ulteriore difetto dei presupposti; eccesso di potere per omessa motivazione.

Si è costituito in giudizio il solo controinteressato eccependo la tardività del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è irricevibile per tardività.

Come risulta dalla lettera in data 27.9.2004, con la quale l’avv. Compagni per conto del ricorrente sollecita il rilascio di documentazione amministrativa, il signor I.R. aveva avuto cognizione della concessione edilizia quantomeno dalla data del 21.7.2004, nella quale aveva chiesto al comune di Arzachena il rilascio della concessione edilizia n. 29/04. I lavori di completamento del fabbricato, quantomeno al grezzo, risultano realizzati già al 1997, quando lo stesso ricorrente con lettera del 4 giugno 1997 aveva chiesto al Comune di Arzachena di verificare l’altezza, i livelli e le misure del fabbricato realizzato sul lotto K 300/400.

Pertanto alla predetta data del 21.7.2004 il ricorrente era a conoscenza dell’esistenza del fabbricato (con l’altezza ritenuta lesiva in ricorso) e della concessione edilizia n. 29/04 di accertamento di conformità della costruzione.

Il ricorso è stato portato alla notifica soltanto il 5 novembre 2004, 61 giorni dopo la predetta data del 21.7.2004, quindi oltre il perentorio termine per proporre l’impugnativa.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che nel caso di impugnazione di un permesso di costruire rilasciato a terzi, la effettiva e piena conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente si verifica, di regola con la ultimazione dei lavori edilizi o, quantomeno, con il raggiungimento di uno stato di avanzamento tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza ed alla reale portata dell’intervento edilizio assentito (ex plurimis T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 24/10/2008, n. 1827; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 12/06/2009, n. 1480; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 03/09/2008, n. 10036; Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 540; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1023).

Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per tardività, senza che vi sia la necessità di far decorrere il termine per l’impugnativa, come propone la difesa del controinteressato, dal 16.7.2004, data in cui gli avvocati Bruno Compagni e Vincenzo Ravone avevano presentato, "in nome e per conto del signor R.I.", un esposto al Comune di Arzachena lamentando la realizzazione dal parte del controinteressato dell’edificio assentito, in accertamento di conformità, con la concessione edilizia impugnata.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controinteressato, che liquida nella complessiva somma di Euro 2500,00 (duemilacinquecento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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