Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ( 2 ) è stato integrato nell’accordo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 ( 3 ), che prevede adeguamenti nazionali specifici.
(3) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ),
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 66 h [Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:
«66ha. 32009 R 0272: Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 272/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNESIT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0012:0013:IT:PDF

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