Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) La decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 ( 2 ) ha integrato il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) nell’accordo e abrogato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) nel quadro dell’accordo.
(3) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 deve continuare ad applicarsi nel quadro dell’accordo fino al giorno in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo
le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
(4) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 deve pertanto essere reintegrato nell’accordo con un adattamento
specifico.
(5) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è abrogato nel quadro dell’accordo con effetto dalla data in cui
entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure
necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
(6) Occorre aggiungere, relativamente al regolamento (CE) n. 300/2008, un testo di adattamento riguardante
un memorandum d’intesa in materia di audit con l’Organizzazione per l’aviazione civile
internazionale,
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
1) il testo del punto 66 h [regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è
modificato come segue:
i) gli adattamenti b), c) e d) sono rinumerati come adattamenti c), d) e e);
ii) dopo l’adattamento a) è inserito l’adattamento seguente:
«b) L’articolo 8 non si applica agli Stati EFTA.
Qualora la Commissione, sulla base dell’articolo 8, concluda un memorandum d’intesa in materia
di audit con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), gli Stati EFTA si
adoperano per concludere con l’ICAO un memorandum d’intesa corrispondente a quello della
Commissione.»;
2) dopo il punto 66ha [regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«66hb. 32002 R 2320: regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (GU L 355
del 30.12.2002, pag. 1), modificato da:
— 32004 R 0849: regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004,
pag. 3.
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in
appresso:
a) Le misure stabilite dal presente regolamento non si applicano ai servizi aerei nazionali
presso gli aeroporti sul territorio dell’Islanda;
b) le misure stabilite dal presente regolamento non si applicano alle infrastrutture dell’aviazione
civile esistenti sul territorio del Liechtenstein;
c) il presente regolamento si applica fino alla data in cui entra in vigore l’ultima delle
decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per
l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»;
3) il testo del punto 66hb [regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è
abrogato con effetto dalla data in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che
integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*), oppure, se successivo, il
giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0014:0015:IT:PDF

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