Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5542 Colpa concorso di colpa

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Svolgimento del processo

Gu.Gi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo G.F. chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito, mentre era alla guida della propria autovettura, per essere stato investito dal ciclomotore condotto dallo stesso G..

Quest’ultimo si costituiva in giudizio resistendo alle domande attrici e formulava a sua volta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lui stesso subiti a causa del sinistro.

L’attore veniva autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Milano Assicurazionx s.p.a., che si costituiva resistendo alla domanda riconvenzionale.

Il Tribunale preliminarmente rigettava la domanda riconvenzionale avanzata dal G., dichiarandola improcedibile ed adducendo che non risultava agli atti che fosse stata preceduta dalla richiesta alla compagnia assicuratrice. Dichiarava quindi che il sinistro de quo si era verificato per esclusiva responsabilità del convenuto G.F. e condannava quest’ultimo al pagamento della somma di L. 5.500.143, oltre accessori, in favore di Gu.Gi..

Proponeva appello G.F. adducendo l’errata dichiarazione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per assenza della messa in mora della compagnia assicuratrice, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22.

L’appellante rilevava che non gli era precluso il potere di chiamare in causa il responsabile del sinistro, senza che vi fosse la necessità di chiamare in causa l’assicuratore. Precisava infatti che la domanda riconvenzionale era stata era stata promossa direttamente ed esclusivamente nei confronti del Gu. e che la compagnia assicurativa era stata chiamata da quest’ultimo per essere manlevato.

G.F. contestava altresì la ricostruzione delle modalità del sinistro effettuata dall’impugnata sentenza.

La Milano Assicurazioni e Ga.Gi. resistevano al gravame.

La Corte d’Appello di Palermo, tenuto conto dell’incidenza causale della condotta tenuta dai conducenti, attribuiva al G. una responsabilità nella misura dell’80%, residuando a carico dei Gu. una colpa presunta nella misura del 20%; riduceva l’entità del risarcimento del danno dovuto dall’appellante al Gu. ad Euro 2.130,44, oltre accessori.

Proponeva ricorso per cassazione G.F. con tre motivi.

Parte intimata non svolgeva attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. n. 990 del 1969, artt. 18, 22 e 23".

Sostiene G.F. che la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale da lui stesso spiegata è infondata in quanto i giudici di merito non hanno correttamente applicato le disposizioni di cui alla L. n. 990 del 1969, con particolare riferimento all’art. 22 che subordinava la proponibilità dell’azione risarcitoria alla richiesta di risarcimento del danno all’assicuratore ed al successivo art. 23 che prevedeva il litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno.

La fattispecie disciplinata dalle suddette disposizioni, si afferma, riguarda il solo caso di esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore secondo l’art. 18 della stessa legge, non l’ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno.

Il motivo è fondato.

Il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23, sussiste nell’ipotesi di esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 18 dell’anzidetta legge e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In tale ultimo caso, se il responsabile chiami in garanzia l’assicuratore, attesa l’autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata, la domanda proposta dall’attore non sì estende automaticamente al terzo ma tale estensione deve essere espressamente richiesta (Cass., 3.11.2008, n. 26421; Cass., 25.9.2009, n. 20651).

Nel caso di specie il G., in qualità di convenuto in giudizio, ha spiegato la propria domanda riconvenzionale direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno, non gravando, sullo stesso alcun onere di preventiva richiesta alla compagnia assicuratrice, successivamente chiamata in garanzia dall’attore:
P.Q.M.

errato nel dichiarare la domanda riconvenzionale del G. improcedibile.

Con il secondo motivo del ricorso G.F. denuncia "Concorso di colpa nella causazione del sinistro. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 335".

Sostiene parte ricorrente che la Corte ha ripartito in maniera iniqua il concorso di colpa delle parti nel giudizio, non osservando l’art. 2054 c.c. a norma del quale, in assenza di prova contraria, avrebbe dovuto ripartire in ugual misura la responsabilità tra G. F. e Gu.Gi..

Tanto ha deciso, si afferma, sulla sola scorta di una valutazione errata delle risultanze probatorie del teste M., sfornita di alcun elemento di riscontro oggettivo, ritenendo superata la presunzione di pari responsabilità prevista dal suddetto art. 2054 c.c., e senza acquisire il rapporto dei carabinieri relativo al sinistro.

Il motivo è infondato.

In tema di circolazione stradale, l’art. 2054 c.c., comma 2, non inibisce infatti al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica anche quando non sia provato che il concorrente danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, qualora ritenga che il conducente dell’altro mezzo abbia una responsabilità prevalente in relazione alle positive risultanze processuali (Cass., 15.4.2010, n. 9040).

Quanto alla contestata, mancata acquisizione dei verbali, si deve altresì rilevare che la stessa rientrava nella discrezionalità del giudice di merito che, nella specie, ha congruamente motivato la sua decisione circa l’irrilevanza di tale acquisizione.

Con il terzo motivo si denuncia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria della CTU medica e risarcimento del danno anche con valutazione equitativa".

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del terzo motivo.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono deve essere accolto il primo motivo, rigettato il secondo, assorbito il terzo con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

In mancanza di attività difensiva di parte intimata, non vi è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; rigetta il secondo;

dichiara assorbito il terzo.

Cassa e rinvia alla corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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