Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo ( 2 ), il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ( 3 ), il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ( 4 ) e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ( 5 ) sono stati integrati nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006, del 2 giugno 2006 ( 6 ), che prevede adeguamenti nazionali specifici.
(3) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati ( 7 ),
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 66wb [regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:
— 32009 R 0030: regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009 (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 30/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNESIT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0016:0017:IT:PDF

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