Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5538 Assicurazione obbligatoria autoveicoli Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, proposta dagli eredi legittimi di F.L., danneggiato deceduto nel sinistro stradale occorso in (OMISSIS), nei confronti degli eredi di M.F.G. anch’egli deceduto nella circostanza, conducente del veicolo investitore e della compagnia assicuratrice della R.C.A. del veicolo da questi condotto. Venivano chiamati in causa i conducenti delle altre vetture coinvolte nell’incidente, F.A. e S.M., nonchè M.R., proprietario dell’auto da questi condotta unitamente alle rispettive assicuratrici. Veniva riunito al presente anche il giudizio di rivalsa proposto dalla Alpi nei confronti del F., del M.R. e delle rispettive assicurazioni.

Interveniva in giudizio C.P., assumendo di essere stato anch’egli danneggiato nella circostanza.

Il Tribunale adito ravvisava, in relazione agli atti penali richiamati, l’esclusiva colpa del M. in ordine alla produzione del sinistro; rilevava la mancata costituzione del rapporto processuale tra gli attori e gli eredi del conducente M., nonchè la rinuncia degli attori principali alla domanda nei confronti della BMW Leasing, titolare del veicolo investitore e respingeva la domanda degli attori principali; accoglieva la domanda del C. nei confronti della BMW e della Alpi, con opponibilità all’impresa designata; respingeva ogni altra domanda.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, depositata l’11.12.2007, respingeva gli appelli proposti in via principale ed incidentale.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi del F. con due motivi; resistono con controricorso la Allianz, la Milano Assicurazioni e la Alpi, le quali propongono anche ricorso incidentale.

I ricorsi vanno riuniti, essendo tutti proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

Secondo l’ordine logico delle questioni, va esaminato in primo luogo il secondo motivo del ricorso principale, con il quale i congiunti del F., trasportato deceduto nell’incidente, denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, chiedendo alla Corte di verificare se sia incorso in error in procedendo il giudice di appello nel rilevare, in seguito alla dimostrata rinuncia all’eredità da parte degli ipotizzati litisconsorti necessari evocati in giudizio a tal fine, il difetto di integrità del contraddittorio e nel non aver concesso, su tale presupposto, ulteriore termine per consentire la relativa integrazione ovvero per non aver dichiarato l’estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., ed aver emanato l’impugnata sentenza.

La censura è priva di pregio. Essa deduce che la Corte di Appello, confermando la pronuncia del Tribunale, avrebbe ribadito il difetto d’integrità del contraddittorio nei confronti degli eredi del M. che sarebbe stato litisconsorte necessario in quanto conducente del veicolo su cui era trasportato il F.. La sentenza impugnata, C, invece, ha ritenuto "superata" la questione posta in appello, con riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio in primo grado, dato che detti eredi, contumaci in primo grado, si erano costituiti in appello, documentando la loro rinuncia all’eredità, avvenuta in epoca anteriore alla chiamata in causa. La censura, quindi, oltre a non essere riferibile alla sentenza impugnata, è, comunque, infondata, in quanto non è in ogni caso prospettabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del conducente e, quindi, dei suoi eredi. Si devo ribadire, infatti, che, in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., il responsabile del danno, che a norma della L. n. 990 del 1969, art. 23, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato (nella specie, la società concedente l’auto in leasing, secondo la normativa vigente ratione temporis), non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (Cass. n. 13955/07; 8825/07; 2665/06).

Col primo motivo del ricorso principale, gli eredi del F., deducendo violazione dell’art. 2054 c.c., chiedono alla Corte di verificare se sia incorso, o meno, in error in indicando il giudice di appello nell’affermare la responsabilità esclusiva del conducente M. sulla base dell’efficacia preclusiva del giudicato penale di assoluzione per insussistenza del fatto intervenuto nei confronti degli altri conducenti dei veicoli coinvolti, nonostante i mezzi probatori tipici del giudizio civile permettano l’accertamento (anche solo in via presuntiva) di una responsabilità concorrente (seppure con diversa graduazione di efficacia causale). Analoga questione viene sollevata nell’unico motivo di ricorso incidentale della Alpi.

Anche questo motivo non coglie nel segno: Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, il giudicato penale valorizzato dai giudici di merito può assumere efficacia preclusiva in sede civile, essendo relativo ad assoluzioni degli altri pretesi corresponsabili per insussistenza del fatto. Si deve, infatti, ribadire che, ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato (Cass. n. 5676/10; 22883/07; 17401/04).

Si rivela, infine, inammissibile, per novità, la domanda dei ricorrenti principali di condanna ultra massimale della Alpi, per pretesa mala gestio.

Ne deriva il rigetto del ricorso principale, al quale consegue l’assorbimento di quello incidentale proposto dalla Milano Assicurazioni, esplicitamente subordinato all’accoglimento di quello principale, nonchè il rigetto di quello incidentale proposto dalla Alpi.

Tenuto conto dell’esito della lite, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate Le spese del presente giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale della Alpi, assorbito quello incidentale condizionato.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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