Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 04-02-2011, n. 4376 Ebbrezza Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 6 marzo 2009, il Tribunale di Verbania condannava S.N. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Con successivo provvedimento, emesso "de plano", per correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 130 c.p.p., lo stesso Tribunale disponeva la confisca dell’auto in sequestro in quanto prevista come obbligatoria.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo inosservanza di legge per avere il Tribunale proceduto alla correzione di errore materiale "de plano" in violazione del contraddittorio; il ricorrente denuncia altresì l’abnormità dell’impugnato provvedimento, muovendo dal rilievo che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la confisca con la procedura prevista dall’art. 130 c.p.p., non vertendosi in ipotesi di errore materiale.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti e nei termini di seguito precisati.

La decisione impugnata, dispositiva della confisca, emessa in sede di correzione dell’errore materiale, è datata 18 dicembre 2009, ed è in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di guida in stato d’ebbrezza, la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato" (salvo che esso appartenga a persona estranea al reato) è obbligatoria, non facoltativa (Sez. 4, n. 18517 del 27/03/2009 Cc. – dep. 05/05/2009 – Rv. 243997; conf. Sez. 4, n. 13831 del 11/02/2009 Cc. – dep. 30/03/2009 – Rv. 242479).

E’ evidente che, per l’effetto, in ragione della disciplina vigente al tempo del sequestro, il sequestro stesso e la successiva confisca sono di per sè conformi alla legge del tempo della adozione di essi.

All’atto dell’adozione del sequestro e poi della confisca del veicolo, infatti, era vigente il testo pregresso dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ove era contenuto l’inciso in forza del quale la confisca doveva essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., comma 2 il che ne evidenziava il carattere di obbligatorietà.

Sul punto, per quanto attiene alle modifiche legislative apportate dalla L. n. 120 del 2010 in materia di confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato (previsione introdotta nel D.L. n. 92 del 2008, art. 186, lett. c) va detto solo che il nuovo testo della lett. e) dell’art. 186, ai fini del sequestro del veicolo destinato alla confisca, rinvia a quanto disposto dall’art. 224-ter, introdotto dalla stessa L. n. 120 del 2010. Tale norma, al comma 1, detta una autonoma disciplina per il sequestro dei veicoli di cui è prevista la confisca in caso di consumazione dei reati previsti dal C.d.S.. Il sequestro, a fini di confisca del veicolo, non potrà essere disposto dal giudice penale, ma esclusivamente dall’autorità amministrativa;

dunque, la nuova legge contiene la previsione di una sanzione amministrativa accessoria per un illecito esclusivamente penale. E tuttavia, per quanto attiene al profilo che qui rileva, rimane fermo che la misura della confisca debba essere obbligatoriamente disposta in caso di condanna ovvero di patteggiamento per una delle contravvenzioni per le quali detta statuizione è prevista, anche nel caso in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena e salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

A ciò va ancora aggiunto che questa Corte con recente decisione (Sezione 4, N. 40523 del 4 novembre 2010 ud. – dep. 16 novembre 2010 – Gibellini) ha ribadito che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza (o al rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale, o, ancora, alla guida sotto l’influenza degli stupefacenti), ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria).

Si è anche precisato che la citata novella non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma si è limitata a modificarne la qualificazione giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo. Tuttavia, nel caso in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo le regole all’epoca vigenti, il giudice penale, nelle more eventualmente chiamato (anche in sede cautelare) a pronunciarsi sulla regolarità del disposto sequestro, pur dopo l’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma, in applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" ed essendo sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura.

Quindi, con la sentenza n. 41080 del 6 ottobre 2010 ud. (dep. 22 novembre 2010, PG. c. Losacco), questa Quarta Sezione ha ulteriormente precisato che, ove il giudice, in sede di patteggiamento, abbia omesso – vigente la disciplina antecedente alla novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 – di ordinare la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di disporre la confisca amministrativa, non implicando la trasformazione della natura giuridica della confisca (oggi sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) alcuna violazione del principio di legalità di cui alla L. 24 novembre 1981, n 689, art. 1. Tutto ciò detto, e posto che qui si versa comunque in un’ipotesi di confisca obbligatoria, va esaminato preliminarmente il motivo di ricorso in punto di pretesa abnormità del provvedimento impugnato per essere stata disposta una confisca obbligatoria in sede di procedura di correzione dell’errore materiale. Trattasi di doglianza infondata, sulla scorta del consolidato, e condivisibile, indirizzo interpretativo di questa Corte in ragione del quale "all’omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali" (Sez. 1, Sentenza n. 2881 del 13/06/1994 Cc. – dep. 23/08/1994 – Rv. 198945; conf. Sez. 6, Sentenza n. 2944 del 12/11/2009 Cc. – dep. 22/01/2010 – Rv. 246131, secondo cui "la procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso di statuire in ordine ad un’ipotesi di confisca obbligatoria"). Si tratta di principio applicato ancora dalla Terza Sezione con la sentenza n. 10067 del 2 dicembre 2008, dep. 06/03/2009 (RV. 244016) con la quale è stato precisato che "l’omessa statuizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo o dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato è rimediabile mediante il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, in quanto si tratta di sanzioni amministrative accessorie di natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato". Ciò posto, mette conto sottolineare che non risulta pertinente l’evocazione, da parte del ricorrente, della sentenza di questa Quarta Sezione, n. 25035 del 21/03/2007 Cc. (dep. 28/06/2007), Rv. 237005, Imp. Peluso. con la quale è stato ritenuto abnorme "il provvedimento di correzione di errore materiale con il quale il giudice integri la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., dopo la sua pubblicazione, per disporre la confisca di beni sottoposti a sequestro": ed invero, nel caso ricordato dal ricorrente, si aveva sì riguardo alla confisca di un’auto, ma, come precisato testualmente nella motivazione della citata sentenza, in "…..una situazione in cui nulla consente d’inferire che si fosse in un caso di confisca obbligatoria".

Tutto ciò premessola rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, in punto di denunciata violazione dell’art. 127 c.p.p., alla luce del consolidato principio di diritto, condivisibilmente enunciato nella giurisprudenza dei legittimità, secondo cui "alla correzione degli errori materiali il giudice provvede – secondo l’art. 130 c.p.p., comma 2, – a norma dell’art. 127. Tale previsione rende illegittima la procedura "de plano" ed esige che la decisione sia preceduta dall’avviso alle parti e dalla loro audizione qualora compaiano all’udienza" (Sez. 1, n. 2408 del 20/05/1993 Cc. – dep. 19/07/1993 – Rv. 195662); trattasi di indirizzo interpretativo ancora recentemente ribadito da Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008 Cc. (dep. 16/01/2009, Rv. 242270): "l’adozione "de plano", ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen..".

Conclusivamente, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania: in quella sede, potrà anche essere verificata, nelle dovute forme del contraddittorio ex 127 c.p.p., la ricorrenza di tutti i presupposti per l’adozione della misura ablativa ancora deducibili.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verbania.

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