Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 04-02-2011, n. 4393

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.P. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 110 – 81 cpv. c.p. e art. 340 c.p., comma 1 – per avere in concorso con altre 159 persone, presidiando l’ingresso del Comune di San Giovanni in Fiore, non permettendo agli impiegati di accedervi per svolgere il proprio lavoro, cagionava l’interruzione dei servizi del Comune medesimo, turbandone la regolarità – rideterminava in misura inferiore la pena inflitta e confermava nel resto l’impugnata sentenza.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione a conferma dell’individuazione dell’imputato come compartecipe del fatto criminoso, che i giudici del merito avevano giustificato, privilegiando le testimonianze dei verbalizzanti Maresciallo D.D.S. e Brigadiere D.S.E. in servizio presso la locale Stazione dei Carabinieri, i quali avevano proceduto alla identificazione dell’imputato non per diretta percezione, ma su segnalazione di altri colleghi, a discapito delle deposizioni dei testi a discarico, i quali invece con dovizia di particolare avevano riferito che il ricorrente, dopo aver sottoscritto nel Municipio l’elenco detenuto dai manifestanti, era partito per la Francia, ivi trattenendosi per oltre un mese.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione e l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla valutazione delle esimenti del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. che può essere anche tacito, in conseguenza del mancato protratto intervento delle forze dell’ordine, dell’esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione, costituzionalmente garantiti, ex art. 51 c.p., essendo la manifestazione finalizzata al riconoscimento del diritto al lavoro, infine dello stato di necessità ex art. 54 c.p., in presenza di concreto pericolo di perdita del lavoro.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva infatti il collegio che il ricorrente con il primo motivo in apparenza denuncia un vizio di motivazione, ma in realtà prospetta una valutazione delle prove, diversa e a se più favorevole, attraverso la rilettura del materiale probatorio, preclusa in questa sede, a monte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici o giuridici, che supera il vaglio di legittimità, laddove valorizza la percezione diretta dei verbalizzanti e la inverosimiglianza delle deposizioni dei testi a discarico ai fini dell’identificazione dell’imputato. Manifestamente infondata è poi la censura di cui al secondo motivo, che pone in discussione, con argomenti di mero fatto, i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, qui correttamente condivisi e applicati, in materia di scriminanti di cui agli artt. 50 – 51 e 54 c.p., sulle quali si è già soffermato il giudice del gravame, dando risposta negativa adeguata e coerente con le acquisite emergenze processuali, laddove ha escluso che il mancato intervento delle forze dell’ordine potesse integrare una ipotesi di consenso tacito della pubblica amministrazione, ha ritenuto che l’esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, tutelati dagli artt. 17 e 21 Cost., fossero legittimi, quando travalichino nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, ha escluso lo stato di necessità dell’azione lesiva in assenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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