Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 701 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’avvocato D.C., dipendente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con ricorsi n. 13321 del 1991 e n. 10216 del 1992 proposti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento: quanto al ricorso 13321 del 1991, del provvedimento con il quale il ricorrente non era stato ammesso a partecipare al concorso per titoli per il conferimento del II livello differenziato di professionalità di cui all’articolo 14 del d.P.R. 13 gennaio 1990, della successiva graduatoria di merito, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS del 20 luglio 1990 n. 50, della deliberazione del Comitato Esecutivo del 26 luglio 1990 n. 869, della circolare INPS 10 gennaio 1990, n. 220, di attuazione delle citate deliberazioni; quanto al ricorso 10216 del 1992, del provvedimento con il quale il ricorrente non era stato collocato in posizione utile nel concorso per titoli per il conferimento del II livello differenziato di professionalità di cui all’articolo 14 del d.P.R. 13 gennaio 1990, della susseguente graduatoria di merito, della deliberazione n. 282 del 27 febbraio 1992 del Comitato esecutivo dell’INPS di approvazione degli atti della commissione giudicatrice nonché di ulteriori atti, tutti impugnati con il primo gravame.

2. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 8121 del 2004, riuniti i ricorsi, li ha dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili, compensando tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

4. All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con atto del 25 maggio 2010 depositato il 21 ottobre 2010 l’appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello.

2. Il Collegio, visto il suddetto atto di rinuncia con la sua rituale notifica a tutte le parti e che la rinuncia stessa risulta pertanto regolare, dà atto della rinuncia al ricorso da parte dell’appellante.

A norma dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo le spese degli atti di procedura compiuti vanno poste a carico del rinunciante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese degli atti di procedura a favore della parte appellata che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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