Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 5765 Vendita fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.M.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso il decreto del tribunale di Lecce depositato il 16.6.05 con il quale veniva rigettata l’opposizione L. Fall., ex art 26 proposta dalla medesima avverso il decreto del giudice delegato del fallimento della Residence 81 srl con cui, in data 16.3.05, si era proceduto alla vendita di beni della società fallita.

Ha resistito con controricorso il fallimento della Residence 81 srl.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce: che non sarebbe stata effettuata dal curatore la notifica ai sensi della L. Fall., art 108, comma 4 ai creditori ipotecari ed a quelli aventi prelazione sull’immobile; che nessuno dei creditori ammessi al passivo era presente alla vendita; che l’unico offerente non era presente alla vendita; che non è stata esaminata l’istanza di rinvio della vendita non essendo stata effettuata alcuna valutazione sul fatto che l’unico creditore istante per il fallimento era sottoposto a procedimento penale.

Il ricorso è infondato.

Quanto alle due doglianze relative alla notifica L. Fall., ex art 108 ed alla mancata presenza dei creditori ammessi al passivo alla vendita, si osserva che di tali questioni non si rinviene traccia nel provvedimento impugnato.

In osservanza del principio di autosufficienza, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto specificare in quale punto del reclamo al tribunale aveva dedotto la detta questione e prospettare una omessa pronuncia sul punto.

Nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso, onde le questioni devono ritenersi nuove e, come tali, non prospettabili per la prima volta in sede di legittimità.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata presenza dell’unico offerente alla vendita , come correttamente osservato dal tribunale, trattandosi di vendita senza incanto l’offerta presentata dalla parte è irrevocabile e resta sempre valida per cui non è necessaria la presenza dell’offerente all’udienza di vendita in cui non deve espletare alcun incombente nè deve manifestare alcun consenso, potendo il giudice procedere ad essa tenendo presente le offerte arrivate senza la presenza degli interessati.

Quanto poi al mancato esame dell’istanza di rinvio, trattasi di provvedimento discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità e, comunque, del tutto corretta appare la motivazione del tribunale che ha osservato, in relazione alle argomentazioni del ricorrente, che l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, qualunque ne siano le ragioni, non sospende la procedura esecutiva onde del tutto correttamente il giudice delegato ha proceduto alla vendita.

Il ricorso va pertanto respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 7000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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