Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4224 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Vicenza dichiarò E.A.R. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere detenuto al fine di cederla a terzi sostanza stupefacente di tipo hashish, e lo condannò, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena di un anno, sei mesi e 20 giorni di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia propone ricorso per Cassazione deducendo violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Lamenta che è stata erroneamente concessa l’attenuante del fatto lieve, che doveva invece essere esclusa in considerazione della quantità della sostanza.

Non era poi rilevante a tale fine la natura della sostanza stupefacente.

In data 3.12.2010 l’imputato ha depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. Non sono invero ravvisabili errori di diritto, avendo il giudice fatto corretta applicazione della norma ricavabile dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti interpretato la disposizione nel senso che essa è correlata non solo alla quantità delle sostanze ma anche alla loro qualità ed ai "mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione" e che la minima offensività penale è deducibile "sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione)", purchè uno degli indici previsti dalla legge non risulti negativamente assorbente (Sez. Un., 24.6.2010. n. 35737, Rico, m. 247910 e 247911).

Nella specie il giudice di merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha appunto ritenuto che il dato quantitativo non potesse ritenersi negativamente assorbente e che esso invece cedeva di fronte agli elementi significativi e prevalenti della natura della sostanza stupefacente (hashish) e soprattutto della occasionalità del fatto, in quanto non era stato provato che il prevenuto avesse un suo "giro" o altri pregressi spacci documentati, nè contatti con terzi. Può aggiungersi che della quantità della sostanza stupefacente il giudice ha poi congruamente tenuto conto fissando, nell’ambito della ipotesi attenuata, una pena base medio alta.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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