Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-02-2011, n. 737 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il C.A.T.T. aveva appellato la sentenza n.68/1999 del 18 marzo 1999 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, aveva respinto i ricorsi riuniti proposti per ottenere l’annullamento del silenziorifiuto formatosi sull’atto stragiudiziale di diffida con cui veniva chiesta la stipulazione della convenzione per l’erogazione di trattamenti riabilitativi ambulatoriali, domiciliari ed extramurali, nonché della deliberazione n.765 del 19 marzo 1996 di diniego di stipulazione del convenzionamento.

Nell’atto di appello il Centro reiterava le censure già prospettate dinanzi al Tribunale e da questi disattese secondo cui il comportamento dell’Amministrazione e l’impugnato provvedimento dovevano considerarsi illegittimi perché, secondo la normativa di riferimento, sussistevano i presupposti giuridici o di fatto per procedere alla stipulazione del richiesto convenzionamento.

Il Consiglio di Stato, con la decisione n.1962 del 2004 riteneva l’appello fondato atteso che la U.S. L. n. 58 (poi trasformata nella A.S.L. Salerno 3 con sede in Vallo della Lucania), aveva a suo tempo deliberato di stipulare apposita convenzione con l’appellante C.S.- A.T.T. per l’esercizio dell’attività sanitaria di riabilitazione ingenerando nello stesso un legittimo affidamento.

Secondo la decisione non poteva condividersi l’assunto dei giudici di prime cure, che se da un lato avevano riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall’ appellante per la stipulazione dell’atto di convenzionamento, dall’altro avevano ritenuto che a tale stipulazione si opponesse il disposto dell’art. 24, ultimo comma, della legge reg. 25 agosto 1987, n. 36, il quale stabilisce che, fino all’adozione del piano sanitario regionale e per il triennio di validità dello stesso, e solo per motivate esigenze, l’autorizzazione per nuove convenzioni con ogni tipo di strutture private è riservata alla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Un tale ordine di considerazioni, secondo la decisione del giudice di secondo grado, non poteva, giustificare il comportamento dell’Azienda la quale, nel provvedimento esplicito di diniego susseguente al predetto silenziorifiuto, aveva omesso di motivare quanto da essa stessa deliberato; per cui le doglianze avanzate dall’appellante relativamente all’eccepito difetto di motivazione dell’impugnato diniego dovevano considerarsi in tal senso fondate.

Sempre secondo la decisione ottemperanda "…. la mancata stipulazione dell’atto di convenzionamento (ovvero il diniego di addivenire ad essa), in presenza di una precedente delibera di segno favorevole a tale convenzionamento, poteva trovare il proprio legittimo presupposto solo ed esclusivamente nell’esercizio del potere di autotutela, da motivare adeguatamente".

2. Nel giudizio di ottemperanza oggetto dell’odierno gravame espone il C.T.T. di avere notificato in data 25 luglio 2008 la decisione di cui sopra mediante atto di diffida e messa in mora ed in data 1 dic. 2008 di avere notificato la decisione alla ASL Salerno 3 di Vallo della Lucania.

Chiede pertanto il Centro ricorrente che in sede di ottemperanza venga ordinato all’Amministrazione di eseguire la sentenza n.1962 del 2004 provvedendo in ipotesi alla stipula della convenzione ora per allora cui seguirà la trasformazione del rapporto in accreditamento provvisorio ex art.8 ter d.lgvo 502 del 1992.

3. Tanto premesso il ricorso in ottemperanza deve essere accolto e per l’effetto l’Amministrazione deve essere condannata a dare esatta esecuzione al precetto contenuto nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.1962 del 2004 nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione.

Per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, si nomina sin d’ora il Prefetto di Salerno quale Commissario ad acta con incarico di provvedere in via sostitutiva, demandandogli l’esecuzione del giudicato in argomento, con facoltà di delega ad un funzionario. Il compenso per il Commissario ad acta va posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Esso si liquida come da dispositivo.

Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.

Sussistono motivi tuttavia anche in relazione ai numerosi rinvii chiesti dalla ricorrente per compensare spese ed onorari della presente fase giudiziale.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie il ricorso per l’esecuzione del giudicato in epigrafe indicato e per l’effetto:

1) Ordina alla Azienda Sanitaria locale Salerno 3 di Vallo della Lucania, in persona del legale rappresentante in carica, di dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.1962 del 2004 nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte della presente decisione;

2) Nomina sin da ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno il quale provvederà – anche mediante un suo delegato – a porre in essere in via sostitutiva, tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.1962 del 2004;

3) Pone a carico dell’amministrazione il compenso per il Commissario ad acta pari a Euro 2.000,00 (Euro. duemila /00);

4) Dispone che a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente decisione sia trasmessa alle parti in causa e al Commissario ad acta nominato.

5) Compensa spese ed onorari della attuale fase giudiziale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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