Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 5756 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. dopo aver chiesto alla Corte di appello di Trieste la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri un indennizzo a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio svoltosi davanti al giudice amministrativo, con atto del 7 luglio 2008 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, notificandolo all’Avvocatura dello Stato e poi depositandolo il 15 luglio 2008.

Costituitasi in data 16 luglio 2008 la Presidenza, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva,la Corte territoriale, con provvedimento del 26 settembre 2008 ha dichiarato l’estinzione del giudizio rilevando che detta amministrazione non aveva interesse alla sua prosecuzione ed ha condannato il rinunciante alla refusione delle spese processuali.

Quest’ultimo ha proposto ricorso per un motivo, mentre la Presidenza non ha spiegato difese.
Motivi della decisione

Con il ricorso il B., deducendo violazione dell’art. 306 cod. proc. civ. censura il provvedimento impugnato per averlo condannato al pagamento delle spese processuali senza considerare che la normativa si riferisce all’ipotesi normale in cui il convenuto sia costituito ed abbia accettato o meno la rinuncia; laddove nel caso la stessa era avvenuta ed era stata notificata alla Presidenza prima che la stessa si fosse costituita; e d’altra parte il decreto aveva statuito che detta amministrazione non aveva comunque interesse ad ottenere una pronuncia di merito,sicchè sotto alcun profilo poteva trovare giustificazione la propria condanna alle spese di lite.

Il ricorso è inammissibile.

E’ invero esatto che in base al tenore testuale della disposizione dell’art. 306 cod. proc. civ., comma 1 l’accettazione della rinuncia è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione: interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio (Cass. 10978/1996). Laddove nel caso il B. ha rinunciato agli atti del procedimento con atto notificato il 7 luglio 2008 al Ministero che si è costituito solo successivamente con comparsa depositata il 16 luglio 2008. Ma ciò comporta soltanto,come più volte rilevato da questa Corte, che il ricorrente ha efficacemente rinunciato agli atti del giudizio, e che per l’operatività di siffatta rinuncia non fosse necessaria l’accettazione della controparte richiesta dalla norma solo se il convenuto si sia, costituito ed abbia esercitato l’azione di accertamento negativo della pretesa dell’attore. Non anche che quest’ultimo, evocato in giudizio, non possa costituirsi successivamente – consentendoglielo in ogni momento del procedimento l’art. 293 cod. proc. civ.- e spiegare le proprie difese (per le quali non siano intervenute preclusioni) : come nel caso ha fatto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto controverso perciò chiedendo il rigetto delle richieste formulate nei suoi confronti.

E tuttavia proprio perchè l’atto di rinuncia è stato compiuto prima della costituzione della controparte che dunque nel caso non era chiamata ad accettare la rinuncia,la quale ha prodotto immediatamente il proprio effetto estintivo, la fattispecie fuoriesce dal paradigma di cui all’art. 306 c.p.c., comma 4, che presuppone la concorde accettazione della rinuncia (Cass. 26210/2009; 15631/2009;

21707/2006); con la conseguenza che la sentenza impugnata nessuna statuizione poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico del rinunciante, prevista dalla norma soltanto se in occasione dell’atto di rinuncia la Presidenza fosse già costituita; laddove tale costituzione è avvenuta soltanto quando il processo si era sostanzialmente concluso. Vero è che la Presidenza ben poteva costituirsi successivamente e chiedere una vera e propria decisione sulla domanda del B. rinunciate, ove ne avesse avuto interesse; ma nel caso la Corte di appello ha escluso la sussistenza dell’interesse suddetto ed ha adottato egualmente il provvedimento di estinzione del giudizio, disattendendo la richiesta dell’amministrazione che dunque neppure sotto tale profilo poteva dedurre il diritto al rimborso delle spese per l’esito favorevole della richiesta, invece non accolta.

Consegue che la statuizione impugnata che ciò malgrado ha applicato il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. utilizzabile soltanto in presenza della fattispecie di cui all’art. 306 cod. proc. civ., o, in alternativa, in caso di accoglimento della sua richiesta a proseguire egualmente il giudizio va cassata; e, siccome non sono necessari ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito della controversia ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. eliminando la statuizione relativa alla condanna del B. al pagamento delle spese processuali.

La peculiarità della controversia e la novità della questione trattata inducono la Corte a compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda della Presidenza del Consiglio di condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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