Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-03-2011, n. 5750 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.R. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1293/04 emesso il 6 febbraio 2004 con il quale il Giudice di pace di Napoli le aveva ingiunto il pagamento immediato della somma di Euro 354,00, oltre interessi e spese, per oneri condominiali.

L’opponente ha precisato che il decreto ingiuntivo era stato emesso senza i presupposti di ammissibilità come previsto dagli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. e ha contestato nel merito la delibera condominiale che ne era alla base.

Si è costituito il Condominio, resistendo.

Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 6 dicembre 2004, ha rigettato la domanda. Premesso che la legittimazione delle parti emerge dalla documentazione esibita e prodotta in atti, il primo giudice ha rilevato che il credito vantato dal Condominio era certo, liquido ed esigibile e che le doglianze di parte opponente circa l’invalidità della delibera assembleare a base del decreto ingiuntivo avrebbero dovuto essere proposte con giudizio ordinario e nei termini previsti dalla legge per l’impugnazione delle delibere assembleari.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 agosto 2005, sulla base di un motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento all’art. 83 cod. proc. civ.) con cui si lamenta che il Condominio non abbia provato la legittimazione ad agire dell’amministratore, essendo in atti mancata la nomina dell’amministratore. Il Giudice di pace avrebbe motivato la pronuncia sulla legittimazione senza "fare riferimento alcuno alla figura dell’amministratore che deve essere individuata".

L’intimato Condominio non ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile.

Difatti il ricorso per cassazione è stato notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con la spedizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ma la ricorrente non ha prodotto in giudizio la cartolina di ritorno, a comprova del completamento del procedimento notificatorio:

produzione, questa, che era necessaria, atteso che il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627).

2. – Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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