Regolamento (CE) n.1118/09 della Commissione, del 20/11/09,recante modifica del regolamento (CE) n.318/07 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

21.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 1 ), in particolare
l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione ( 2 )
stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni
nella Comunità di determinati volatili diversi dal
pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti
volatili dopo l’importazione.
(2) In base all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007
gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e
agli altri Stati membri un elenco dei numeri di riconoscimento
degli impianti e delle stazioni di quarantena
riconosciuti ubicati sul proprio territorio. Nell’allegato V
di tale regolamento si trova un elenco di impianti e
stazioni di quarantena riconosciuti.
(3) L’Austria ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di
quarantena riconosciuti ed ha presentato alla Commissione
un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni.
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco di
impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato
V del regolamento (CE) n. 318/2007.
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento
(CE) n. 318/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è cancellata la
seguente voce relativa all’Austria:
«AT
AUSTRIA
AT-3-HO-Q-1»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
21.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0003:0003:IT:PDF

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