T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 932

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 827 del 9 luglio 1993, emessa dal Dirigente Superiore reggente della Ripartizione VII – Circoscrizione IV del Comune di Roma, con la quale le è stato ingiunto di cessare l’attività commerciale abusivamente intrapresa.

La ricorrente ha dedotto che nell’impugnata disposizione si legge che "la srl P.I.M. ha attivato in via dei Prati Fiscali 401 un deposito per la vendita all’ingrosso di moquettes e linoleum senza il prescritto N.O. tecnico sanitario e/o autorizzazione comunale".

La predetta motivazione, ad avviso della società ricorrente, sarebbe carente e contraddittoria, in quanto la P.I.M. è in possesso sia dell’autorizzazione tecnico sanitaria, sia del nulla osta tecnico sanitario, nonché di rituale iscrizione al REC.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per il rigetto del gravame.

3. Con ordinanza n. 2667 del 29 ottobre 1993, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

4. All’udienza del 7 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso si palesa fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato si accentra sull’asserita assenza "di nulla osta tecnico sanitario e/o autorizzazione comunale" per l’apertura al pubblico di un deposito per la vendita all’ingrosso di moquettes e linoleum in via dei Prati Fiscali n. 403.

La ricorrente, denunciando i vizi di carenza e contraddittorietà della motivazione, ha prodotto in giudizio: a) autorizzazione tecnico sanitaria n. 47 del 10.06.1988, rilasciata dal Comune di Roma – Circoscrizione IV, per la vendita all’ingrosso, nei locali di via dei Prati Fiscali n. 403, di merce varia, tra cui pavimenti e rivestimenti, carta, colori, vernici; b) nulla osta tecnico sanitario dell’8.09.1990, rilasciato dalla USL RM/2, per lo svolgimento nei locali di via dei Prati Fiscali n. 403 dell’attività di "deposito e vendita moquettes, linoleum, gomma e articoli di arredamento".

Tanto rilevato, si palesa fondata la censura formulata con l’odierno gravame, in quanto la ricorrente ha documentato di possedere i titoli abilitativi di cui l’Amministrazione asserisce la mancanza.

In accoglimento del ricorso, deve pertanto essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la disposizione dirigenziale n. 827 del 9 luglio 1993.

Condanna il Comune di Roma a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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