Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2010) 04-02-2011, n. 4166 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.P., tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza 9.12.2009 con la quale la Corte di Appello di Firenze, dichiarava la inammissibilità (perchè proposta oltre i termini di legge), dell’impugnazione della decisione 10.5.2007 del Tribunale di Lucca che lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi due di reclusione e 800,00 Euro di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 648 c.p., "per avere acquistato o comunque ricevuto, conoscendone la illecita provenienza: la autovettura tg.

(OMISSIS) provento del delitto di furto in danno di C. F., denunciato il 15.3.2000 ai Carabinieri di Prato; un seghetto alternativo ed una autoradio, con fili elettrici recisi, sicuramente provento di furto" (accertato in (OMISSIS)).

La difesa richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo che:

1) l’imputato non avrebbe ricevuto il decreto di citazione nè per il primo grado, nè per l’appello;

2) la Corte d’Appello avrebbe errato nel conteggiare i termini per la impugnazione;

3) l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado è nullo.

Il ricorso, ex art. 591 c.p.p., è inammissibile, perchè è del tutto generico non indicando in modo specifico e puntuale i motivi di fatto e quelli di diritto posti a base delle singole doglianze, così come previsto dall’art. 581 c.p.p., dovendosi rilevare quanto segue.

IN relazione al primo motivo, va osservato che, a fronte di una dichiarazione di contumacia dell’imputato, come può essere desunta dall’epigrafe della sentenza impugnata, tale da presupporre che sia stata verificata dal Giudice dell’appello la regolarità della costituzione del rapporto processuale la difesa non specifica le ragioni della erroneità della relativa ordinanza, nè i motivi per i quali ricorra una ipotesi riconducibile alla disciplina dell’art. 179 c.p.p.. A ciò si aggiunga che dall’esame degli atti, l’imputato risulta avere firmato personalmente la ricevuta della raccomandata con la quale è stato notificato il decreto di citazione avanti alla Corte d’Appello.

In riferimento al secondo motivo si deve rilevare che la Corte di merito (come si desume dalla lettura della decisione impugnata) ha proceduto alla verifica puntuale dei termini previsti per la proposizione del gravame e la difesa non indica le ragioni per le quali si debba ritenere errata ed illegittima la decisione.

Analoga considerazione deve essere fatta per quanto attiene alla dedotta nullità dello estratto contumaciale della sentenza di primo grado (terzo motivo di ricorso), non avendo la difesa indicato il profilo di illegittimità.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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