Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5705 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-5 marzo 2003 il Tribunale di Brindisi condannava L.P. e la Sai Assicurazione S.p.A. a risarcire ad M.A. i danni biologici e morali conseguenti al sinistro stradale in cui era stata coinvolta.

Con sentenza in data 15 luglio – 19 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza impugnata.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il danno patrimoniale non risultava adeguatamente provato, per cui occorreva confermare la liquidazione equitativa del Tribunale, mancando la prova sicura della effettiva incidenza dell’invalidità sulla vita lavorativa della danneggiata; il danno morale andava liquidato tenendo conto delle effettive sofferenze, patite, dell’età della vittima delle sue condizioni familiari, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati hanno ha espletato attività difensiva.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, 2057 e 2697 c.c.; insanabile contrasto logico tra le premesse e la conclusione cui perviene la sentenza sul punto della prova della riduzione della capacità lavorativa specifica; omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si assume che la M. ha perso totalmente la capacità lavorativa specifica. Un’affermazione siffatta implica necessariamente esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto che sono riservati al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione. La Corte territoriale ha rilevato l’incongruenza delle valutazioni espresse in sede di C.T.U. in cui, a fronte di una micropermanente per il danno biologico, era stata riconosciuta una incapacità lavorativa totale. Nessuna delle argomentazioni addotte dalla M. dimostrano che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione delle numerose norme di diritto indicate, nè viene dimostrata alcuna contraddittorietà nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Invece la ricorrente compie ampi riferimenti a documentazione nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e che, comunque, esigono attività valutative inibite al giudice di legittimità.

Non giova alla M. il riferimento al precedente (sentenza n. 28399 del 2008) di questa stessa sezione, stante la diversità delle situazioni fattuali.

Nel caso in esame la Corte territoriale, rilevato che l’appellante non aveva dato la necessaria prova del danno patrimoniale e negata attendibilità all’affermazione del C.T.U. circa la perdita quasi integrale della capacità lavorativa specifica, ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva riconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante, anche se lo aveva liquidato in via equitativa, laddove, nel precedente citato, la Corte territoriale aveva respinto la domanda di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante sebbene fosse risultato che il ricorrente, per effetto dell’incidente, era stato dimesso dall’incarico espletato presso l’amministrazione della Marina militare.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità del procedimento e dell’impugnato provvedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 sul punto del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale nella misura adeguata a ristorare il danno.

La violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata ancorata all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e non al n. 4, come sarebbe stato corretto. Le argomentazioni a sostegno si muovono sul piano generale e non dimostrano specifici errori addebitabili alla Corte territoriale.

Esse sostanzialmente propugnano una decisione più favorevole, ma ancora una volta sollecitano la Corte ad invadere l’ambito decisionale riservato al giudice di merito. Conseguentemente anche il secondo motivo risulta infondato.

Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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