REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 novembre 2008, n. 52

Regolamento di attuazione dell’articolo 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell’attivita’ di acconciatore e di estetista.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige n. 2 del 7 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto l’art. 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11
(Disciplina dell’impresa artigiana nella Provincia Autonoma di
Trento);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2704 di data
17 ottobre 2008 avente ad oggetto «Regolamento di attuazione
dell’articolo 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in
materia di disciplina dell’attivita’ di acconciatore e di estetista».

Emana:

il seguente regolamento:
Art. 1

Definizione delle attivita’

1. Le disposizioni previste dall’articolo 18-bis della legge
provinciale 1° agosto 2002, n. 11, nonche’ dal presente regolamento
nonche’ dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attivita’
di acconciatore), dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina
dell’attivita’ di estetista), si applicano a tutte le imprese che
svolgono le attivita’ di acconciatore e di estetista, siano esse
individuali o in forma societaria, ovunque tali attivita’ siano
esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si
applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista
prestati all’interno di comunita’, di palestre, club, circoli
privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a
titolo di prestazione gratuita.
2. L’attivita’ professionale di acconciatore, esercitata in forma
di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i
trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e
proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere
medico, curativo o sanitario, nonche’ il taglio e il trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi
indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L’attivita’ professionale di estetista comprende tutte le
prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico
modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli
inestetismi presenti. Rientrano nell’attivita’ di estetista le
prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco
e di depilazione, di manicure e pedicure, nonche’ quelle di
applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura.
Sono escluse dall’attivita’ di estetista le prestazioni dirette in
linea specifica ed esclusiva a finalita’ di carattere terapeutico.
4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3
possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici
definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per
l’attuazione delle direttive della Comunita’ economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le
disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo
quanto disposto dall’articolo 9:
a) alle imprese esercenti l’attivita’ di acconciatore che
vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici,
parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e
ai servizi effettuati;
b) alle imprese esercenti l’attivita’ di estetista che vendano
o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente
inerenti allo svolgimento della propria attivita’, al solo fine della
continuita’ dei trattamenti in corso.
5. Per l’effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei
servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l’attivita’ di
acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non
stabilmente inseriti nell’impresa, purche’ in possesso
dell’abilitazione prevista dall’articolo 2. A tale fine, le imprese
di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse
tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L’attivita’ professionale di acconciatore e quella di
estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese
esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di
una societa’. E’ in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti
previsti per lo svolgimento delle distinte attivita’.

Art. 2

Soggetti che svolgono le attivita’ e requisiti professionali

1. Le imprese che esercitano l’attivita’ di acconciatore e di
estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge
provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all’albo
delle imprese artigiane.
2. Per esercitare l’attivita’ di acconciatore e di estetista e’
richiesto il conseguimento dell’abilitazione professionale prevista,
rispettivamente, dall’articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli
articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonche’ dall’articolo
18-bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.
3. L’abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede
dell’impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un
familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa. Ogni
responsabile tecnico puo’ ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel
caso le attivita’ di acconciatore e di estetista siano svolte
unitamente nella stessa sede l’abilitazione professionale per
entrambe le attivita’ puo’ essere in capo alla medesima persona.

Art. 3

Luogo di esercizio delle attivita’ e requisiti igienico-sanitari

1. Le attivita’ di acconciatore e di estetista devono essere
svolte esclusivamente presso appositi locali, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 20. E’ inoltre fatta salva la possibilita’ di
esercitare tali attivita’ nei luoghi di cura o di riabilitazione, di
detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano
stipulate convenzioni con pubbuche amministrazioni. Non e’ ammesso lo
svolgimento delle attivita’ di acconciatore e di estetista in forma
ambulante o di posteggio.
2. I locali destinati alle attivita’ di acconciatore e di
estetista devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di
legge;
b) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si
apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d’attesa, deve
essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato
di asciugamani a perdere;
c) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione
previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto
delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali
siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, e’
ammesso l’esercizio delle attivita’ a condizione che gli stessi siano
provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell’aria tale
da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di
illuminazione;
d) essere dotati di pavimenti in continuita’ costituiti da
materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro
devono essere rivestite fino all’altezza di due metri dal pavimento
da materiale impermeabile e lavabile;
e) essere dotati di un numero sufficiente di lavandini con
acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
f) essere dotati di appositi recipienti per l’eliminazione dei
rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il
periodo strettamente necessario, in un vano separato.
3. Al titolare dell’esercizio spetta l’obbligo e la
responsabilita’ dell’osservanza delle seguenti norme igieniche:
a) l’esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti,
sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
b) gli addetti devono osservare costantemente le piu’
scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale
riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da
lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria
pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili
asciugamani e biancheria in quantita’ sufficiente per poter essere
cambiati in ogni servizio;
d) tutti gli attrezzi occorrenti per l’esercizio vanno tenuti
con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua,
disinfettati;
e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto
con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi
fisici (calore) o con disinfettanti chimici;
f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo,
possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri
taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa,
in materiale che consenta di sottoporli a processi di
sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate
con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a
sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave);
g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori
rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;
h) nel locale adibito alle attivita’ deve essere presente una
cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di
sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;
i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati
sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono
risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide
e abbondanti aerazioni dell’ambiente, eventualmente tramite
l’utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire
un rapido ricambio d’aria dei locali.

Art. 4

Sospensione e divieto di prosecuzione delle attivita’

1. Le attivita’ di acconciatore e di estetista non possono essere
sospese dall’interessato oltre i termini previsti dagli articoli 11 e
18. La comunicazione di sospensione deve essere esposta nei locali e
visibile dall’esterno.
2. La denuncia di inizio attivita’ prevista dall’articolo 18-bis
della legge provinciale n. 11 del 2002 deve essere ripresentata – e
le autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono – a seguito
di pronuncia dell’autorita’ comunale competente e previo avviso
scritto all’interessato:
a) qualora, entro sei mesi dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita’, le attivita’ non siano
effettivamente avviate o riprese nella nuova sede nel caso di
trasferimento;
b) per sospensione delle attivita’ oltre il termine previsto
dal comma 1, salvo che il comune conceda all’interessato che lo
richieda un congruo periodo di proroga nei seguenti casi:
1) grave indisponibilita’ fisica del titolare, se trattasi di
impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico
dell’esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico
presso l’esercizio, se trattasi di societa’ artigiana;
2) demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei
locali o dell’immobile sede delle attivita’;
3) sfratto non dovuto a morosita’;
4) altri casi valutati dal comune.
3. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attivita’ –
ovvero la revoca dell’autorizzazione ottenuta nel previgente regime –
qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate secondo quanto
disposto dall’articolo 5, e comunque ove non sia sanabile il venir
meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito
l’avvio delle attivita’ o il rilascio dell’autorizzazione. Oltre a
quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione o la
revoca dell’autorizzazione operano nei casi di dichiarazioni mendaci
e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del
decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).

Art. 5 Vigilanza e controllo – Sanzioni – Provvedimenti inibitori 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita’ di acconciatore e di estetista, nonche’ di emissione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sanzionatori, spettano ai comuni, anche tenuto conto di quanto indicato dall’articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 2002. 2. Per l’applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura e di estetista in assenza di uno o piu’ requisiti o in violazione delle modalita’ previsti rispettivamente dalla legge n. 174 del 2005 e dalla legge n. 1 del 1990, sono inflitte, da parte dell’autorita’ comunale, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle predette leggi. 4. Nei casi in cui le attivita’ previste dal presente regolamento siano esercitate senza la presentazione della denuncia di inizio attivita’ – e in assenza di autorizzazione ottenuta nel previgente regime – l’autorita’ comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse, disponendo altresi’ l’esecuzione d’ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell’ordinanza medesima. 5. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati sia rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari, nonche’ edilizi ed urbanistici previsti da questo regolamento per lo svolgimento dell’attivita’ di acconciatore e di estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il comune dispone la sospensione immediata delle attivita’, intimando all’interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dall’articolo 4. 6. In caso di particolare gravita’ o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento nell’arco di 12 mesi dall’accertamento della precedente, l’autorita’ comunale competente, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni e previa diffida, puo’ disporre la sospensione delle attivita’ di acconciatore e di estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni.

Art. 6

Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni
straordinarie o eventi di particolare interesse, il comune puo’
consentire l’esercizio delle attivita’ nell’ambito delle predette
manifestazioni e per la durata delle stesse.

Art. 7

Norme transitorie

1. Gli esercizi gia’ esistenti alla data di entrata in vigore di
questo regolamento possono continuare le attivita’, fatto salvo
l’obbligo di adeguamento in caso estensione delle attivita’ da
acconciatore ad estetista e viceversa. Nel caso di trasferimento
d’azienda (cessione, affitto, successione, ecc.), ove il suddetto
trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge,
continuano ad applicarsi i requisiti edilizi ed urbanistici dei
locali esistenti, anche in deroga a quelli previsti da questo
regolamento.
2. Fino all’approvazione di nuovi provvedimenti in materia di
orari di apertura da parte dei comuni restano in vigore le
disposizioni gia’ adottate in materia sulla base della previgente
normativa.
3. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento cessa di
applicarsi la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina
dell’attivita’ di barbiere, parrucchiere ed affini) nonche’ i
regolamenti comunali adottati in base ad essa. Dalla medesima data
cessano inoltre di trovare applicazione i regolamenti comunali
relativi all’attivita’ di estetista.

Art. 8

Regolamenti comunali

1. Ferma restando l’applicazione del capo I, i comuni possono
adottare propri regolamenti per la disciplina dell’attivita’ di
acconciatore e di estetista, ai sensi del comma 5 dell’articolo
18-bis della legge provinciale n. 11 del 2002, nel rispetto degli
indirizzi generali stabiliti da questo capo.

Art. 9 Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali 1. I locali destinati all’attivita’ di acconciatore e di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica; il regolamento comunale stabilisce la superficie minima degli stessi che comunque non puo’ essere inferiore a 25 metri quadrati per l’attivita’ di estetista e a 15 metri quadrati per l’attivita’ di acconciatore nonche’ per quella di estetista limitata ad una sola delle prestazioni previste all’articolo 1, comma 3. 2. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela degli esercizi di acconciatore e di estetista in armonia con le disposizioni previste per le attivita’ commerciali svolte negli esercizi di vicinato. 3. Al fine di favorire l’insediamento delle attivita’ in particolari zone del proprio territorio, il regolamento comunale puo’ stabilire una superficie minima diversa da quella prevista da questo regolamento.

Art. 10 Dichiarazione di inizio attivita’ 1. Le attivita’ di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita’, ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente; l’esercizio delle attivita’ non puo’ essere subordinato al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita’, nonche’ al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. 2. Il regolamento comunale stabilisce i contenuti della dichiarazione di inizio attivita’; la dichiarazione deve comunque contenere specifici elementi relativi al possesso dei requisiti dei locali ed dei requisiti professionali del responsabile tecnico previsto dall’articolo 2. 3. Il regolamento comunale stabilisce i criteri per la presentazione delle comunicazioni relative ai casi di trasferimento dell’azienda (cessione, affitto, successione, ecc.) e di trasferimento della sede di esercizio delle attivita’.

Art. 11 Condizioni per l’esercizio delle attivita’ 1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura e di estetista, il regolamento comunale stabilisce un periodo minimo di apertura annuale, in base alle specifiche esigenze del territorio. 2. L’orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie secondo quanto previsto dall’articolo 12. Non puo’ tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale.

Art. 12 Consultazione con le categorie 1. I comuni concordano forme stabili di consultazione con le organizzazioni di categoria piu’ rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell’articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002.

Art. 13 Attivita’ svolte presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente 1. L’attivita’ di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale; le attivita’ presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale in cui sono esercitate rispetti i requisiti igienico sanitari previsti da questo regolamento; le attivita’ possono essere svolte presso la sede designata dal cliente esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono l’attivita’ in sede fissa.

Art. 14

Sistema di informazioni

1. Il regolamento comunale stabilisce le disposizioni per attuare
un sistema di informazioni trasparenti sulle modalita’ di svolgimento
delle attivita’, con particolare riferimento alla disciplina degli
orari e dei giorni di apertura nonche’ all’esposizione delle tariffe
praticate.

Art. 15

Disposizioni generali

1. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 18-bis della legge
provinciale n. 11 del 2002, questo capo detta le disposizioni che
trovano diretta e immediata applicazione fino all’eventuale adozione
dei regolamenti comunali nel rispetto degli indirizzi generali
previsti dal capo II.

Art. 16 Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali 1. I locali destinati alle attivita’ di acconciatore e di estetista, ovunque tali attivita’ siano esercitate, devono: a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica; b) avere una destinazione d’uso corrispondente a quella prevista per le attivita’ commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra per i quali puo’ essere mantenuta la destinazione d’uso a residenza. Puo’ essere ammessa altra destinazione d’uso che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attivita’ commerciali svolte negli esercizi di vicinato; c) avere una superficie minima di 25 metri quadrati per l’attivita’ di acconciatore e di 40 metri quadrati per l’attivita’ di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell’attivita’ di estetista ai sensi dell’articolo 1, comma 3, la superficie minima e’ ridotta a 25 metri quadrati. Nel caso l’attivita’ di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima e’ di 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l’attivita’ di estetista e’ limitata ad una sola delle prestazioni previste all’articolo 1, comma 3. La superficie minima e’ calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori.

Art. 17 Dichiarazione di inizio attivita’ 1. Per svolgere l’attivita’ di acconciatore e di estetista e’ richiesta la presentazione allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente, di una dichiarazione di inizio attivita’ ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992. 2. Con la dichiarazione di inizio attivita’ il richiedente deve dichiarare specificatamente il possesso dei requisiti previsti da questo regolamento, con particolare riferimento ai requisiti dei locali ed ai requisiti professionali del responsabile tecnico previsti all’articolo 2, nonche’ di essere a conoscenza delle disposizioni igienico sanitarie indicate all’articolo 3, comma 3. 3. La dichiarazione di inizio attivita’ deve essere presentata anche nei casi di trasferimento dell’azienda (cessione, affitto, successione, ecc.) o di trasferimento di sede di esercizio dell’attivita’.

Art. 18 Condizioni per l’esercizio delle attivita’ 1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatore e di estetista, il periodo minimo di apertura annuale dell’esercizio, fatte salve le giornate di chiusura festive e di riposo infrasettimanale stabilite dall’impresa, non puo’ essere inferiore a 10 mesi. 2. L’orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie come previsto dall’articolo 19. Non puo’ tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale.

Art. 19 Consultazione con le categorie I comuni richiedono il parere delle organizzazioni di categoria piu’ rappresentative, gia’ individuate con i criteri determinati ai fini dell’articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002, in relazione all’approvazione e modificazione del regolamento comunale per l’attivita’ di acconciatore e di estetista.

Art. 20

Attivita’ svolte presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la
sede designata dal cliente

1. Le attivita’ di acconciatore e di estetista possono essere
svolte anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede
designata dal cliente, nel rispetto dei criteri di seguito stabiliti.
2. Le attivita’ di acconciatore e di estetista possono essere
svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei
soggetti che svolgono le attivita’ in sede fissa o da loro dipendenti
in possesso dell’abilitazione professionale prevista rispettivamente
dall’articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8
della legge n. 1 del 1990.
3. Le attivita’ di acconciatore e di estetista presso il proprio
domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali
in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile
abitazione e che siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo
3. Il richiedente e’ tenuto a dichiarare per iscritto la propria
disponibilita’ a consentire i controlli da parte delle autorita’
competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione.

Art. 21

Sistema di informazioni

1. Nei locali dell’esercizio deve essere esposto in modo visibile
il tariffario delle prestazioni fornite nonche’ l’orario di apertura,
conforme alle disposizioni previste dall’articolo 18. L’orario di
apertura dell’esercizio deve essere visibile anche dall’esterno.
2. Il titolare dell’attivita’ deve esporre il periodo di chiusura
dell’esercizio per ferie.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Trento, 5 novembre 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 42

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0427&tmstp=1259051002457

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