T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 330 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano le deliberazioni di adozione e di approvazione del piano di governo del territorio, nella parte in cui dettano la disciplina urbanistica dei terreni di loro proprietà (censiti in catasto al foglio n. 9, mappali 7581, 7583, 7585, 7586, 7587, 7582, 7584, 7588 e 3108), includendoli nell’ "ambito ATR/6 – Via XXV Aprile – Via Olgiate", "ambito di trasformazione localizzato nel consolidato urbano (area urbanizzata AU)", articolando le seguenti doglianze:

I. violazione dell’art. 10, c. 1, 2 e 3, dell’art. 8, c. 2 e dell’art. 12 della l. reg. Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere per perplessità nonché per difetto di motivazione, per illogicità manifesta e per contraddittorietà;

II. violazione per falsa applicazione dell’art. 8, c.2 e 3 e dell’art. 12, c.3 e 5 della l. reg. Lombardia n. 12/2005;

III. eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste nonché per contraddittorietà, per difetto di motivazione e per sviamento; violazione dell’art. 42, c. 3 Cost, nonché delle norme del d.P.R. n. 327/2001 che disciplinano la determinazione e la corresponsione dell’indennità di espropriazione; violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 46, c. 1, lett. b, l. reg. Lombardia n. 12/2005.

L’amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

Si è costituita la Provincia di Como, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 2 dicembre 2010, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 10, c. 1, 2 e 3, dell’art. 8, c. 2 e dell’art. 12 della l. reg. Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere per perplessità nonché per difetto di motivazione, per illogicità manifesta e per contraddittorietà in quanto la p.a. avrebbe incluso i terreni di loro proprietà in un ambito facente parte del tessuto urbano consolidato ed al contempo considerato ambito di trasformazione.

La censura è fondata.

Il documento di piano, al titolo II, definisce l’ambito in questione (ATR/6) entità territoriale interessante area di completamento di significativa o rilevante estensione territoriale, interna al perimetro del consolidato urbano (area urbanizzata AU) ed, al contempo, all’art. 13, lo qualifica quale ambito di trasformazione. La relativa disciplina è stata dettata in parte nel piano delle regole (all’art. 28) ed in parte nel documento di piano.

Così facendo, l’amministrazione comunale ha violato le previsioni della legge regionale n. 12/2005 la quale detta una disciplina differente per gli ambiti del tessuto urbano consolidato – che devono essere definiti, in conformità alle previsioni dell’art. 10, nel piano delle regole – rispetto agli ambiti di trasformazione, che devono, invece, essere individuati dal documento di piano, ai sensi dell’art. 8, c. 2, lett. e).

Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso in quanto il documento di piano, in violazione dell’art. 8, c. 2 della l. Regione Lombardia n. 12/2005, non si limita a definire, per l’ambito di trasformazione, gli indici urbanisticoedilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, ma contiene, al contrario, previsioni puntuali, quali l’obbligo di cessione gratuita di una superficie pari a 2.750 mq., con relativa localizzazione all’interno dell’ambito, la localizzazione della parte dell’area destinata ad edilizia libera e di quella destinata ad edilizia residenziale pubblica o, ancora, l’obbligo di piantumazione di sette essenze ad alto fusto nel comparto di via Vittorio Emanuele II.

Merita, infine, accoglimento la censura con cui viene dedotta l’illegittimità della previsione di un obbligo di cessione gratuita al Comune della superficie di 2.160 mq. da destinare ad edilizia residenziale pubblica in quanto con essa l’amministrazione esercita, sostanzialmente, un potere ablatorio, in contrasto il dettato di cui all’art. 42, c. 3, Cost.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va, pertanto, accolto. Restano assorbite le ulteriori censure formulate dai ricorrenti.

Per l’effetto, le delibere impugnate vanno annullate nella parte in cui dettano la disciplina urbanistica dei terreni di proprietà dei ricorrenti.

Attesa la soccombenza, il Collegio condanna il Comune di Lurate Caccivio al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in dispositivo; compensa le spese nei confronti della Provincia di Como.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le delibere impugnate nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Lurate Caccivio al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri di legge.

Compensa le spese nei confronti della Provincia di Como.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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