REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 aprile 2009, n. 96

Modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell’attivita’ sportiva nelle scuole ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2006, n. 140.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 del 15 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 «Testo unico in
materia di sport e tempo libero»;
Visto, in particolare, l’art. 20 della citata legge regionale n.
8/2003, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere
contributi a sostegno di progetti volti a promuovere l’attivita’
sportiva nelle scuole primarie e secondarie;
Visto il proprio decreto 4 maggio 2006, n. 0140/Pres. recante il
«Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione
dell’attivita’ sportiva nelle scuole ai sensi dell’art. 20 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport
e tempo libero)»;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 1, del Regolamento
medesimo che, conformemente alla disposizione normativa ex articolo
20, comma 3, della legge regionale n. 8/2003, ha fissato al 31 maggio
di ogni anno il termine finale di presentazione delle domande di
contributo;
Visto l’art. 6, comma 92, della legge regionale 23 gennaio 2007,
n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge
finanziaria 2007)», che ha modificato l’art. 20, comma 3, della
predetta legge regionale n. 8/2003, disponendo che il termine per la
presentazione delle domande di contributo in argomento, venga fissato
annualmente con apposito bando da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale della Regione, sostituendo quindi la precedente previsione
del termine fisso di presentazione delle domande al 31maggio di
ciascun anno;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n.
1580, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e
successive modificazioni ed integrazioni, si e’ definito il nuovo
assetto organizzativo delle strutture a livello di Servizio, tra cui
quello del Servizio attivita’ ricreative e sportive;
Rilevata la necessita’, per quanto sopra esposto, di apportare le
conseguenti modifiche al testo del regolamento approvato con proprio
decreto n. 0140/Pres./2006, al fine di renderle coerenti con le sopra
indicate modifiche normative;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 42 della Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
718;

Decreta:

1. E’ emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la
concessione dei contributi per la promozione dell’attivita’ sportiva
nelle scuole ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 3aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato
con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2006, n. 140», nel
testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0410&tmstp=1259051002458

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *