Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-03-2011, n. 5684 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che i controricorrenti e gli intimati in epigrafe indicati, tutti dipendenti o ex dipendenti della Regione Siciliana, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per ottenere che alcuni incrementi stipendiali, già corrisposti in misura fissa, venissero considerati nel calcolo degli aumenti periodici;

– che il Presidente della Regione Siciliana ha decretato in conformità ed i dipendenti hanno promosso giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che con la decisione sopra richiamata ha accolto il ricorso, nominando un commissario ad acta per lo svolgimento dei necessari incombenti;

che la Presidenza della Regione Siciliana, la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale e gli Assessorati alla Presidenza, Agricoltura e Foreste, Beni Culturali, Ambientali e P.I., Enti Locali, Lavori Pubblici, Lavoro e Sanità della Regione Siciliana hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il difetto assoluto di giurisdizione stante l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una decisione emanata su ricorso straordinario; che i controricorrenti hanno contestato la fondatezza dell’impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorari;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che con le recentissime sentenze nn. 2065 e 2818 – 2939/2011, queste Sezioni Unite hanno già rimeditato il problema e discostandosi dall’orientamento seguito in precedenza, hanno innanzitutto riconosciuto, con ampia ed articolata motivazione, che l’evoluzione del sistema portava ormai a configurare la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come un provvedimento che pur non essendo formalmente giurisdizionale, poteva tuttavia costituire la base pei l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza; che una volta precisato quanto sopra, le Sezioni Unite hanno poi ulteriormente affermato che tale regula iuris doveva trovare applicazione anche per le analoghe decisioni rese dal Presidente della Regione Siciliana, trattandosi di provvedimenti adottati sulla base di una disciplina modellata su quella valevole per i ricorsi al Capo dello Stato;

che trattandosi di principi che il Collegio condivide e ribadisce, l’impugnazione di cui si discute va, pertanto, rigettata;

che in considerazione della data di proposizione del ricorso e dell’epoca delle suindicate pronunce, stimasi equo compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e compensa per intero le spese di lite fra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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