Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 07-02-2011, n. 4446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento dell’estradizione richiesta dal governo australiano nei confronti di D.C.G., colpito da due ordini di cattura internazionali (n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)), emessi in data 2 marzo 2010 dal Tribunale di Balmain (Australia), per il duplice omicidio consumato il 6 maggio 2009 ai danni di F.A. e F.M..

Secondo la Corte territoriale esistono i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’estradando, in quanto le indagini riferite nella richiesta dell’autorità australiana hanno accertato: a) che tra D.C.G. e F.A. esistevano forti contrasti, che avevano determinato aggressioni e minacce da parte del primo nei confronti dell’altro; b) che il (OMISSIS) D.C.G. si è recato presso l’abitazione di F.A. indossando una parrucca e con il volto coperto da una sciarpa; c) che nel corso della colluttazione tra i due D.C. ha perso la sciarpa, poi rinvenuta sul luogo del delitto; d) che sulla sciarpa sono stati rilevati profili di DNA appartenenti al D.C..

2. – L’avvocato Flavio Greco ricorre per cassazione nell’interesse del D.C., deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistenti le condizioni per l’estradizione non sulla base di un impianto indiziario, ma in forza di mere congetture ed ipotesi. Secondo il ricorrente l’unico elemento indiziario è costituito dal ritrovamento della sciarpa, su cui è stato rilevato materiale biologico compatibile con il corredo genetico del D.C., ma tale elemento da solo è del tutto insufficiente a sostenerne il coinvolgimento nel duplice omicidio, dal momento che la sua presenza presso l’abitazione del F. è una mera congettura, al pari della circostanza riferita circa lo strappo della sciarpa nel corso della colluttazione tra i due, non emergendo alcun elemento probatorio al riguardo.

Peraltro, il ricorrente muove critiche alla ricostruzione dei fatti, non risultando chiare le modalità del duplice omicidio e, inoltre, lamenta la mancata allegazione dei risultati di laboratorio concernenti l’esame del DNA, nonchè del risultato autoptico, sostenendo che in questo modo non risulta possibile conoscere la causa del decesso, con la conseguenza di avere un quadro indiziario del tutto carente, comunque inidoneo a provare la colpevolezza del D.C..

Con il secondo motivo si lamenta la mancata previsione nell’ordinamento australiano di circostanze che, anche in presenza di un omicidio, attenuino la pena e che consentano al giudice di effettuare una gradazione del trattamento penale non arbitraria, ma ancorata a parametri certi e normativamente previsti; inoltre, si sottolinea come nessuna previsione di benefici è offerta dalla legge australiana a favore del condannato all’ergastolo. In conclusione, tali caratteristiche della normativa si porrebbero in contrasto con il principio rieducativo della sanzione penale, di cui è espressione l’art. 27 Cost., sicchè anche sotto questo profilo i giudici avrebbero dovuto negare l’estradizione.

Con una successiva memoria il difensore del D.C., premesso che la Corte d’appello di Catanzaro, con provvedimento del 4 gennaio 2011, ha sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari per le gravi condizioni di salute dell’estradando, ha chiesto il rigetto della domanda di estradizione proprio in considerazione delle gravi patologie da cui risulta affetto il D.C..
Motivi della decisione

3. – Il primo motivo è infondato.

Preliminarmente, deve rilevarsi che la Convenzione di estradizione tra l’Italia e l’Australia, sottoscritta il 26 agosto 1985 e resa esecutiva con la L. 2 gennaio 1989, al pari di altre convenzioni bilaterali e della stessa Convenzione Europea di estradizione, non replica la formula contenuta nell’art. 705 c.p.p., comma 1, che, nel disciplinare il regime della estradizione extraconvenzionale, condiziona espressamente la decisione favorevole alla consegna dell’estradando alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Infatti, normalmente per gli Stati legati da una convenzione bilaterale l’estradizione viene accordata sulla base dell’esame dei soli documenti allegati alla domanda; tuttavia ciò non significa che si prescinda dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va presunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura "semplificata" – rispetto a quanto previsto dall’art. 705 c.p.p., comma 1, -, che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati che sottoscrivono una comune convenzione in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all’effettivo riconoscimento del diritto ad un "processo giusto" in favore dell’estradando.

In tali casi però l’esame non dovrà limitarsi alla semplice verifica dell’avvenuta trasmissione dei documenti ovvero ad un controllo meramente formale, in quanto la presunzione di sussistenza dei gravi indizi può risultare superata quando i fatti allegati appaiano del tutto inconciliabili con essa: l’esame dovrà essere condotto accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione. La differenza rispetto a quanto accade per il regime previsto dall’art. 705 c.p.p., comma 1, è che la parte richiesta non deve nè valutare autonomamente tale presupposto, nè rielaborare criticamente il materiale trasmesso (in questo senso, Sez. 6^, 3 ottobre 2007, n. 44852, Pallasà; Sez. 6^, 21 maggio 2008, n. 30896, Dosti; Sez. 6^, 9 aprile 2009, n. 17913, Mirosevich).

Nel caso di specie, dalla documentazione trasmessa dall’autorità australiana i gravi indizi a carico del D.C. emergono chiaramente, così come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello:

infatti, secondo la relazione contenuta nella domanda di estradizione, all’origine del duplice delitto vi sarebbero stati forti contrasti tra D.C. e F.A. per interessi relativi alla gestione di un esercizio commerciale gestito assieme, contrasti che in precedenza avevano determinato anche aggressioni e minacce, sfociate in un contenzioso giudiziario conclusosi a favore del F.; inoltre, nell’appartamento dei F., attorno al braccio del cadavere di F.A. sarebbe stata rinvenuta una sciarpa, sulla quale sono stati rilevati profili del DNA appartenenti al D.C., sciarpa che sarebbe stata persa dall’estradando nel corso della violenta colluttazione avuta con la vittima; sempre stando alla ricostruzione dei fatti contenuta nella relazione, la sciarpa sarebbe stata utilizzata dal D.C. per occultare la propria identità nel momento in cui si è recato presso l’abitazione dei F. per porre in essere l’aggressione.

Si tratta, pertanto, di una documentazione in concreto idonea a rappresentare l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, che non costituiscono mere ipotesi congetturali, così come assume il ricorrente, non potendosi certamente considerare tali il ritrovamento, sul luogo del delitto, della sciarpa con tracce del DNA appartenente al D.C..

Il ricorrente lamenta anche la mancata trasmissione del risultato dell’esame autoptico e dell’esame del DNA, ma a questo proposito deve rilevarsi che la richiamata Convenzione non richiede che siano trasmessi atti di indagine, ma che di questi si faccia menzione nella domanda di estradizione, come del resto è stato fatto nel caso di specie, in cui l’autorità australiana ha indicato sia i risultati dell’esame del DNA, sia la causa della morte, determinata da ferite da taglio (sono state contate 27 pugnalate inferte a F.A. e 21 pugnalate inferte a F.M.).

4. – Manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto, secondo una giurisprudenza assolutamente pacifica, ai fini dell’estradizione passiva è necessario che il fatto costituisca reato sia per la legge penale dello Stato richiedente sia per quella dello Stato italiano, ma è indifferente che sia punito diversamente o che sia prevista una diversa disciplina per le circostanze (Sez. 5^, 9 aprile 1984, n. 1179, Kirkaldy; Sez. 6^, 1 ottobre 2003, n. 47614, Buda; Sez. 6^, 13 gennaio 2009, n. 4965, Mihai).

Quanto alla ritenuta mancanza di benefici penitenziari nell’ordinamento australiano, che per questa carenza si porrebbe in contrasto con il principio di rieducazione della pena, deve rilevarsi che si tratta di una mera affermazione del ricorrente, sfornita di qualsiasi allegazione che la conforti.

5. – Del tutto infondato è, infine, anche il motivo rappresentato con la memoria da ultimo depositata.

Infatti, il grave stato di salute dell’estradando non è motivo di rifiuto della estradizione, ma ai sensi dell’art. 7 della Convenzione bilaterale citata consente alla Parte richiesta di sollecitare la Parte richiedente a ritirare la domanda di estradizione, indicandone i motivi. Si tratta, evidentemente, di una valutazione di opportunità e che per questo deve ritenersi di competenza dell’autorità politica, cioè, nel caso dell’Italia, del Ministro della Giustizia.

6. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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