Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-02-2011, n. 4445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con incidente di esecuzione, M.C.E. chiedeva al Tribunale di Milano la revoca del provvedimento di confisca di beni immobili, disposta nel procedimento di prevenzione a suo carico, con Decreto del 14 maggio 2004, oramai divenuto definitivo.

Il Tribunale, con decreto del 10 febbraio 2010, qualificato il proposto incidente di esecuzione come istanza di revoca della confisca, ne dichiarava, nel contraddittorio delle parti, l’inammissibilità, sul rilievo che non erano stati prospettati elementi di novità tali da integrare l’ipotesi di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, trattandosi di elementi preesistenti che il ricorrente poteva introdurre nell’originario procedimento di prevenzione.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, il M., deducendo il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto plurimi profili e sostenendo in particolare la sussistenza nella specie dei presupposti per addivenire alla revoca della confisca.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere affrontata la questione dell’impugnabilità del decreto di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, direttamente a mezzo di ricorso per cassazione.

La giurisprudenza prevalente della Corte di legittimità ha da tempo affermato che avverso il provvedimento del tribunale che decide, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, in ordine all’istanza di revoca della misura di prevenzione della confisca è ammissibile l’appello e non il ricorso per cassazione, dovendo trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 4 della medesima legge, in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (tra le tante, Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, dep. 17/11/2009, Tamborra, Rv. 245095; Sez. 6, n. 09858 del 23/10/2008, dep. 04/03/2009, Nania, Rv. RIVISTA 243055). Il contrario e assolutamente minoritario indirizzo – tra l’altro risalente nel tempo – che riteneva applicabili le disposizioni codicistiche in tema di esecuzione – appare in contrasto con l’argomento, da ritenersi assorbente, in forza del quale l’eventuale inquadramento dell’istituto della revoca nella fase esecutiva non comporta l’applicazione di tutte le disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione nel codice di rito penale, essendo invece necessario ricercare, prima di tale applicazione analogica, se esistano disposizioni proprie dell’autonomo sottosistema delle misure di prevenzione o, comunque, desumibili, in via interpretativa, dallo stesso sistema. E ciò in quanto nella legge speciale l’espresso rinvio alle norme del codice di rito (cfr. art. 4, commi 1 e 11, della legge cit.) è limitato dall’inciso "in quanto applicabili".

In questa prospettiva, il ricorso alle disposizioni di cui all’art. 4 cit. appare porsi in linea con l’indirizzo già affermato da alcune decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 30/03/1998, Pisco, Rv. 210041; Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. dep. 08/01/2007, Auddino, Rv. 234955), che, nel ritenere inapplicabile in tema di misure di prevenzione l’istituto della revisione, hanno indicato, a tutela degli interessi del sottoposto alla misura, l’istituto della revoca di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, previsto da una norma del sottosistema delle misure di prevenzione.

Nel caso in oggetto, pertanto, il ricorso proposto da M. C.E. contro il decreto impugnato, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca, deve essere qualificato come appello, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 558 c.p.p., comma. 5, ispirata al principio di conservazione del mezzo di impugnazione, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di merito competente.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *