Regolamento (CE) n. 1123/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

24.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 308/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0001:0002:IT:PDF

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