Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 08-02-2011, n. 4578

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E., assolto in primo grado dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, con sentenza del 16 giugno 2006 dai reati di lesioni e minaccia in danno di G.G., veniva condannato per tali reati dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 3 ottobre 2008.

Con il ricorso per cassazione M.E. deduceva:

1) la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla eccezione processuale dell’imputato, che aveva rilevato che l’impugnazione del Pubblico Ministero era stata presentata a mezzo fax, come da comunicazione della cancelleria all’imputato;

2) il vizio di motivazione in ordine alla deposizione della parte lesa G.G., contrastante con quella del teste Mo..

I fatti sono stati commessi il (OMISSIS) ed il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto per tali reati dall’art. 157 c.p. sarebbe dovuto decorrere il 6 maggio 2008.

Senonchè nel corso del processo si sono verificate sospensioni della prescrizione per complessivi anni uno, mesi otto e giorni tredici, cosicchè il suddetto termine è decorso il 20 febbraio 2010.

Il ricorso non è inammissibile, specialmente con riferimento al primo motivo di impugnazione.

Non ricorrono i presupposti per una sentenza assolutoria nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, non ravvisandosi una prova evidente della insussistenza dei reati o della estraneità agli stessi del ricorrente, tenuto conto di quanto emerge a suo carico dalla sentenza di secondo grado.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Nonostante vi sia costituzione di parte civile non ricorre nel caso di specie l’applicazione dell’art. 578 c.p.p. perchè non vi è mai stata in favore della parte civile condanna, sia pure generica, al risarcimento dei danni.

Siffatta condanna non vi è stata in primo grado per essere stato l’imputato assolto dai reati contestatigli e non vi è stata in sede di appello perchè, ha osservato la Corte di merito, mancando una specifica impugnazione della parte civile non può procedersi anche alla liquidazione del danno.

Cosicchè mancando una condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, così come richiesto espressamente dalla prima parte dell’art. 578 c.p.p., manca un presupposto essenziale per una pronuncia di questa Corte sulle inesistenti statuizioni civili.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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