Direttiva 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009.

Che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 308/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell’alimentazione degli animali ( 1 ), in particolare l’articolo 8,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati
all’alimentazione degli animali che presentano un
contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli
massimi fissati nell’allegato I della medesima.
(2) Per quanto concerne i mangimi ottenuti dalla trasformazione
di pesci o di altri animali marini, dati recenti forniti
dalle autorità competenti degli Stati membri riguardanti
la presenza di arsenico totale (insieme di arsenico organico
ed inorganico) indicano che occorre aumentare alcuni
livelli massimi di arsenico totale. I sottoprodotti
dell’industria della filettatura del pesce sono materie
prime importanti nella produzione di farina di pesce e
di olio di pesce destinati all’uso in mangimi composti, in
particolare nei mangimi per pesci.
(3) L’aumento dei livelli massimi di arsenico totale nei mangimi
ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali
marini e nei mangimi per pesce non comporta
alcuna variazione dei livelli massimi di arsenico inorganico.
Dato che i potenziali effetti negativi dell’arsenico
per la salute animale ed umana sono determinati dalla
frazione inorganica in un particolare prodotto destinato
all’alimentazione animale o umana e i composti organici
dell’arsenico presentano un potenziale di tossicità molto
basso ( 2 ), l’aumento dei livelli dell’arsenico totale non influisce
sulla tutela della salute animale o della salute pubblica.
(4) Nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, i livelli massimi
per l’arsenico si riferiscono all’arsenico totale, dato che
non esiste un metodo standard per l’analisi dell’arsenico
inorganico. Per i casi in cui le autorità competenti richiedono
un’analisi del contenuto di arsenico inorganico,
tuttavia, l’allegato fissa il livello massimo di arsenico inorganico.
(5) Poiché il metodo di estrazione in certi casi influisce in
misura significativa sul risultato analitico dell’arsenico totale,
è opportuno stabilire una procedura di estrazione da
utilizzare nei controlli ufficiali.
(6) Le informazioni fornite dalle autorità competenti e da
organizzazioni interessate indicano livelli significativi di
arsenico negli additivi appartenenti al gruppo funzionale
dei composti di oligoelementi autorizzati in applicazione
del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio ( 3 ). È opportuno definire i livelli
massimi di arsenico in tali additivi per proteggere la
salute pubblica e quella degli animali.
(7) Per quanto concerne la teobromina, dal parere dell’AutoritÃ
europea per la salute alimentare del 10 giugno
2008 ( 4 ) risulta che gli attuali livelli massimi di teobromina
potrebbero non garantire una completa protezione
di alcune specie animali. Il parere riferisce di potenziali
effetti nocivi in suini, cani, cavalli e per la produzione di
latte nelle mucche da latte. È dunque opportuno fissare
livelli massimi più bassi.
(8) Per quanto riguarda gli alcaloidi presenti nelle piante di
Datura sp., dal parere dell’EFSA del 9 aprile 2008 ( 5 )
risulta che, poiché alcaloidi tropanici sono presenti in
tutte le specie di Datura, è opportuno, per garantire la
protezione della salute degli animali, in particolare dei
suini, estendere i livelli massimi per la Datura stramonium
L. di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, a tutte
le specie di Datura.

(9) Per quanto concerne il ricino (Ricinus communis L.), dal
parere dell’EFSA del 10 giugno 2008 ( 1 ) risulta che, dati i
simili effetti tossici delle tossine di Ricinus communis L.
(ricino), Croton tiglium L. (crotina) e Abrus precatorius L
(abrina), è opportuno applicare i livelli massimi per Ricinus
communis L di cui all’allegato I della direttiva
2002/32/CE, anche a Croton tiglium L. e Abrus precatorius
L, separatamente o in associazione.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva
2002/32/CE.
(11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il
Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato
nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1 o luglio 2010. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni
e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente
direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento
alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0020:0023:IT:PDF

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