Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-02-2011, n. 747 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso con allegato atto di motivi aggiunti proposti innanzi al TAR per la Liguria, la sig.ra I.G., proprietaria di due locali posti in un fabbricato sito in Comune di Sori alla via Polanesi n.17/Ibis, impugnava il permesso di costruire n.2 del 3/1/08 e gli altri presupposti titoli rilasciati al sig. M.V. per la realizzazione di un box pertinenziale, ai sensi della legge n.122//89 su terreno sito in via privata Polanesi civ.17bis".

A sostegno delle proposte impugnative l’interessata deduceva vari profili di illegittimità tra cui, in particolare, (primo motivo di gravame) la mancanza di legittimazione del M. ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in quanto l’intervento assentito avrebbe inciso su aree di proprietà condominiali o comunque di terzi non consenzienti.

L’adito TAR con sentenza n.3559 del 9/12/2009, dopo aver respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevate ex adverso dalla difesa dell’attuale appellante, accoglieva il gravame della sig.ra G., ritenendolo fondato in relazione alla denunciata censura di difetto di istruttoria di cui al primo motivo d’impugnazione.

Il sig. M.V. ha impugnato tale sentenza, ritenendola ingiusta sia nelle statuizioni che nelle prese conclusioni, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui ha giudicato infondata l’eccezione di tardività del ricorso: Violazione art.21 della legge n.1034 del 1971;

erroneità dell’appellata sentenza laddove ha giudicato fondato il primo motivo dedotto dalla ricorrente. Violazione dell’art.11 DPR n.380/2001 e dei principi sulla istruttoria che deve precedere il rilascio dei titoli edilizi.

Si è costituita in giudizio l’appellata sig.ra G.I. che ha contestato la fondatezza dell’ impugnativa di cui ha chiesto la reiezione.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

La controversia portata alla cognizione di questa Sezione ha ad oggetto la legittimità o meno del permesso di costruire n.2 /20008 rilasciato dal Comune di Sori all’attuale appellante per la realizzazione di un box interrato in via Polanesi 17/B e tanto in relazione alle statuizioni del giudice di primo grado che ha giudicato illegittimo l’autorizzazione ad aedificandum in questione per non avere il suindicato Comune accertato compiutamente la sussistenza delle condizioni legittimanti l’ottenimento del titolo abilitativo de quo, con specifico riferimento alla denunciata non titolarità in capo al richiedente il permesso di costruire dei sedimi interessati dall’intervento.

Precisato il thema decidendum, privo di fondamento è il primo motivo di appello con cui viene fatto valere l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso di prime cure dell’attuale appellata, già sollevata dall’interessato e qui riproposta.

Sostiene l’appellante che il provvedimento per cui è causa è stato conosciuto dalla figlia convivente dell’attuale appellata, sig.ra Giannina Olcese sin dal 5 marzo 2009 e tale data di conoscenza dovrebbe valere anche per la di lei madre, sig.ra I.G. che avrebbe quindi proposto gravame ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di conoscenza dell’atto de quo.

L’assunto non appare convincente.

Secondo un preciso e consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ai fini della verifica della fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell’atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione, dovendo, in particolare, dare prova della tardività dell’impugnazione sub specie di una piena conoscenza dell’atto gravato secondo il dato normativo recato dall’art.21 della legge n.1043 del 1971 (in tal senso, ex plurimis, Cons Stato Sez. IV 21/12/2006 n.7762; idem 11/3/2008 n.1811) e nella specie non pare che ad un siffatto onere probatorio sia stato dato adeguato adempimento, lì dove, in concreto, non vengono offerte circostanze di tempo e di luogo tali da evidenziare siffatta avvenuta conoscenza in capo all’appellata in tempi antecedenti ala periodo utile per l’impugnativa

La tardività del ricorso, come denunciata, si regge sulla base di una deduzione, quella per cui siccome la figlia dell’appellata (Olcese Giannina) era a conoscenza del permesso di costruire sin dai primi giorni di marzo del 2009 in ragione di un’azione giudiziaria dalla stessa intrapresa, tale momento conoscitivo si estenderebbe anche alla madre convivente.

Quanto opposto dalla parte interessata è solo una presunzione logica che non vale a fornire prova certa della conoscenza in data anteriore al termine decadenziale da parte della sig. ra G. del titolo edificatorio di che trattasi., apparendo, in particolare, condivisibile l’osservazione del primo giudice secondo cui lo stato di convivenza esistente figlia e madre non fa presumere che la sig.ra G. sia stata necessariamente messa al corrente dell’iniziativa giudiziaria messa in atto dalla figlia, la quale ben avrebbe potuto tenere all’oscuro di tanto l’anziana madre anche al solo fine di non creare turbamenti alla medesima.

Per non dire poi che occorre fare riferimento, quanto alla decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso gli atti abilitativi all’edificazione, alla data in cui si rende palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita (cfr, di recente questa Sezione 5/1/2011 n.18), momento che, in assenza di prove di segno contrario, non può escludersi sia coinciso, nella specie, in un arco temporale diverso da quello immediatamente successivo al rilascio del titolo e ricadere nel termine decadenziale contemplato dalla norma processuale di cui al citato art.21 della legge n.1034/1971, ove in particolare tale percezione di lesività (rectius piena conoscenza) si è inverata allorchè l’attuale appellata G. si sia resa conto della consistenza dei lavori edilizi pure nella fattispecie attivati (vedi denuncia inizio lavori del 2/12/2008).

Si appalesa fondato, invece, il secondo mezzo d’impugnazione diretto a censurare i rilievi della ricorrente di prime cure (fatto proprio dal TAR) circa la insussistenza in capo all’appellante sig. M. delle condizioni di legittimazione a chiedere ed ottenere il permesso di costruire in relazione, in particolare alla titolarità e/o disponibilità dei sedimi interessati alla realizzazione del manufatto.

L’intervento in contestazione riguarda la costruzione di un box interrato da realizzarsi ai sensi della legge n.122/89 (c.d. legge Tognoli) in aderenza all’abitazione dell’appellante (posta nel condominio di via Polanesi 17 I bis), in un terreno pertinenziale di proprietà dello stesso M., cui si accede mediante una rampa che porta anche ai box di altri condomini.

La vicina, sig.ra G., ha fatto rilevare che alla realizzazione dell’erigendo box sono interessate l’area contrassegnata dal mappale n.254 nonché l’area di cui al mappale n.256 che non sarebbe nella disponibilità del M. e tale circostanza produrrebbe l’inverarsi dell’ipotesi dell’assenza di legittimazione ex art.11 T.U. n.380/2001.

Più specificatamente viene rilevato che per accedere al terreno pertinenziale oggetto dell’erigendo box l’interessato deve attraversare l’area contrassegnata dai mappali 256 (ora 702) e 701 di cui il M. non è proprietario né comproprietario e di cui non ha la disponibilità, per essere, detta area di collegamento, di proprietà di altri soggetti che non hanno consentito all’utilizzo dell’area stessa.

In realtà, il terreno pertinenziale di proprietà del M. (circostanza pacificamente ammessa in causa) si trova a immediato ridosso di un’area che è parte integrante di una rampa carrabile (oltreché pedonale) e della quale rappresenta la prosecuzione, per cui ai fini in esame appare dirimente stabilire la proprietà di detta rampa al termine della quale si accede al giardino del M. sul quale deve insistere il progettato box.

Ebbene, dagli elementi di valutazione versati in giudizio, deve dedursi ragionevolmente che la rampa è condominale, ascrivibile cioè, alla comproprietà che su di essa hanno i vari proprietari degli immobili costituenti il condominio sito in via Polanesi 17 I B (tra cui anche il M.).

Che la rampa sia condominiale e che della stessa sia comproprietario anche il M. è evincibile dall’esame degli atti notarili di trasferimento della proprietà dai dante causa al M. (rogito notarile del 30 giugno 1984, atto di divisione del 1974) e la natura condominiale dell’area costituita dalla rampa è riconosciuta ripetutamente dalla stessa parte qui resistente nei suoi scritti difensivi e risulta altresì ammessa sia pure con riferimento solo ad alcuni mappali e pder una minor parte, nella relazione datata 29/5/2009 del CTU nominato in sede di causa civile.

Ora se anche solo in parte la rampa è in comproprietà condominiale, appare agevole dedurre che ogni condomino, quindi anche il M. può utilizzarla per il transito pedonale e veicolare, ma se così è, risulta dimostrata la titolarità e/o la disponibilità dei sedimi di accesso al terreno su cui deve insistere il box.

Da tanto deriva, sempre al riguardo che non è ravvisabile, come erroneamente ritenuto dal Tar, una quale che sia manchevolezza del Comune di Sori in ordine ad un (non configurabile) onere per l’Ente di condurre una più approfondita istruttoria circa la titolarità dei diritti dominicali e/o comunque reali dei vari proprietari sulle aree in questione, essendo sufficienti ai fini della richiesta e del rilascio del permesso di costruire gli elementi legittimanti offerti in sede di presentazione della domanda di edificazione e verificati nell’istruttoria della stessa istanza.

Per concludere sul punto il profilo di illegittimità posto dal giudice di primo grado a fondamento del disposto annullamento del titolo edilizio rilasciato all’appellante si appalesa insussistente, rivelandosi fondato il mezzo d’impugnazione qui fatto valere.

Parte appellata poi ha riproposto nella memoria difensiva del 16 novembre 2010 (definita espressamente come sostitutiva di quella depositata il 30/4/2010) i motivi d’impugnazione di primo grado sui quali il TAR non si è pronunciato e che di seguito si va ad esaminare

Le censure dedotte con tali mezzi di gravame non appaiono condivisibili.

Quanto ai dedotti profili di violazione della normativa di carattere ambientale (secondo motivo), la relativa doglianza non ha pregio avuto riguardo al fatto che la valutazione degli aspetti paesaggistici risulta essere avvenuta e contenuta nei rispettivi atti di competenza costituiti dal nulla osta paesistico e dal pregresso parere favorevole della CEI.

Neppure sono condivisibili le censure con cui si imputa il fatto che nel permesso di costruire n.2/2008 non sono recepite le prescrizioni di ordine geologico pure all’uopo dettate.

Invero, non v’è alcun obbligo o onere di riprodurre nel titolo edilizio prescrizioni del genere, essendo sufficiente al riguardo il richiamo della condizione di eseguire i lavori conformemente agli atti tecnici facenti parte della pratica edilizia evasa.

Quanto alla doglianza (quarto motivo) con cui si lamenta il fatto che il permesso di costruire non si sofferma sulla problematica della sanatoria riguardante il muro di sostegno dell’area antistante il terrapieno, la stessa è del tutto inconferente, atteso che è inconfigurabile quale che sia onere da parte del Comune di menzionare nel titolo edilizio qui in contestazione la pregressa vicenda relativa alla già concessa sanatoria di un’opera muraria che non viene direttamente in rilievo nella definizione dell’istruttoria relativa alla realizzazione del box interrato.

Pure infondata si rivela la censura di cui al quinto motivo, con la quale si deduce la mancata verifica del Comune del rispetto dei parametri posti dal PRG in tema di parcheggi da realizzare nel sottosuolo: invero, non v’è motivo di ritenere (né è provato) che sul punto il Comune abbia omesso di effettuare la relativa verifica se si considera che l’istanza di edificazione ha riportato il vaglio favorevole, in sede di attività istruttoria, del parere della Commissione Edilizia.

Col sesto motivo, infine, si propone la questione relativa alla incerta situazione della proprietà e/o titolarità di diritti reali sugli immobili posti in situ e al riguardo, per quanto va ad incidere in ordine alla verifica della legittimazione del M. a chiedere e ottenere l’autorizzazione ad aedificandum vale quanto già in precedenza osservato in sede di esame del motivo di appello formulato dall’appellante e qui ritenuto fondato.

Le spese e competenze della causa come articolate in primo e secondo grado possono essere compensate tra le parti attesi la specificità della controversia e i diversi esiti riportati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *