Raccomandazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 308/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) Nelle sue conclusioni del 12 giugno 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a definire una base coerente per l’uso coordinato dello spettro reso disponibile grazie al passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione
digitale (il cosiddetto dividendo digitale), su base
non esclusiva e non vincolante. Vi dovrebbero essere
inclusi in particolare gli aspetti tecnici, l’analisi dei costi
e l’impatto socioeconomico delle varie opzioni, nonché le
condizioni normative per l’accesso alle frequenze.
(2) Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del
24 settembre 2008 «Trarre il massimo beneficio dal dividendo
digitale in Europa: un approccio comune all’uso
dello spettro liberato dal passaggio al digitale» ( 1 ), ha sottolineato
i possibili vantaggi di un approccio coordinato
all’uso dello spettro nell’Unione europea per realizzare
economie di scala, sviluppare servizi senza fili interoperabili
ed evitare la frammentazione che condurrebbe a un
uso non ottimale di questa risorsa limitata. Il Parlamento
ha perciò invitato gli Stati membri a collaborare attivamente
per superare gli ostacoli nazionali alla (ri)distribuzione
efficiente del dividendo digitale.
(3) In precedenza, nelle conclusioni del 1 o dicembre 2005, il
Consiglio aveva già invitato gli Stati membri a portare a
termine il passaggio al digitale per quanto possibile entro
il 2012.
(4) In base al quadro normativo per le comunicazioni elettroniche
gli Stati membri hanno il compito di incoraggiare
l’uso efficiente dello spettro radio e garantirne la
gestione efficace. In connessione con il principio di una
migliore regolamentazione questo presuppone la necessitÃ
di allocare lo spettro radio in modo da ottenere i
maggiori benefici possibili per la collettività in termini
culturali, economici e sociali. Alla luce dei diversi contesti
nazionali e delle diverse situazioni preesistenti è necessario,
tuttavia, che questo principio sia applicato gradualmente
e con sufficiente flessibilità.
(5) I potenziali vantaggi sociali ed economici dei servizi futuri
che sfrutteranno le frequenze del dividendo digitale
non si potranno realizzare appieno fin tanto che non
saranno liberate le porzioni dello spettro radio che erano
o sono ancora utilizzate per l’emittenza radiotelevisiva in
forma analogica. Inoltre, la tecnologia della televisione
digitale terrestre è sempre più accessibile per utenti e
consumatori a prezzi convenienti. Molti Stati membri
hanno già «spento» le tecnologie di radiotrasmissione
analogica e molti altri hanno deciso che entro il 2012
tutte le trasmissioni radiotelevisive useranno la tecnologia
digitale.
(6) È quindi essenziale attuare una politica europea coerente
per la transizione alla tecnologia digitale e lo spegnimento
delle trasmissioni analogiche, in modo da poter
portare a termine quanto prima questo passaggio in linea
con i piani già presentati da alcuni Stati membri. Se per
farlo sono concessi aiuti statali, è necessario che siano
rispettate le regole in materia di aiuti di Stato.

(7) L’attuale crisi economica ha evidenziato l’urgenza di mettere
una porzione sufficiente dello spettro radio a disposizione
dello sviluppo di un’infrastruttura ad alta velocitÃ
senza fili, destinata a fornire servizi a banda larga, per
realizzare incrementi di produttività e risparmi di costi in
tutti i settori dell’economia. Questo è in linea con gli
obiettivi del Piano di ripresa economica approvato dal
Consiglio europeo il 12 dicembre 2008, che si prefigge
di raggiungere la copertura al 100 % della banda larga tra
il 2010 il 2013. Come sottolineato nel documento sui
punti chiave del Consiglio «Competitività» del 2 marzo
2009, quest’obiettivo può essere raggiunto soltanto
usando le tecnologie senza fili, ad esempio nelle zone
rurali dove l’infrastruttura cablata pone problemi pratici
non indifferenti. Lo spegnimento tempestivo della radiotrasmissione
analogica è quindi essenziale per garantire
che i nuovi servizi resi possibili dall’uso dello spettro
radio liberato dal dividendo digitale contribuiscano efficacemente
agli sforzi di ripresa economica in atto
nell’UE.
(8) Nell’ambito della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni
dell’UIT del giugno 2006 (RRC-06) e della Conferenza
mondiale delle radiocomunicazioni dell’UIT
(WRC-07) del novembre 2007 sono già stati conclusi
accordi internazionali con i quali si è deciso che a partire
dal 2015, o anche prima di tale data attraverso, se necessario,
un coordinamento tecnico con altri paesi, una
parte delle frequenze del dividendo digitale (la sottobanda
790-862 MHz), sia allocata soprattutto ai servizi mobili
accanto ai servizi fissi e di radiotrasmissione. Inoltre alcuni
Stati membri hanno già annunciato che stanno programmando
o valutando concretamente l’idea di aprire la
sottobanda 790-862 MHz per servizi diversi dalla radiotrasmissione
terrestre ad alta potenza.
(9) Tenendo conto di tali sviluppi è urgente sviluppare un
approccio coordinato all’uso del dividendo digitale
nell’Unione europea per evitare che si venga a creare
una situazione di frammentazione tra gli Stati membri.
In caso contrario il mercato unico dei servizi e delle
attrezzature ne risulterebbe ostacolato, andrebbero perdute
le connesse economie di scala e il dividendo digitale
non sarebbe in grado di contribuire efficacemente alla
ripresa economica dell’UE. Inoltre per raggiungere
quest’obiettivo la Commissione potrebbe assistere gli Stati
membri nelle trattative con i paesi terzi, su base bilaterale
o multilaterale.
(10) Nel suo parere del 18 settembre 2009 sul dividendo
digitale, il gruppo per la politica dello spettro radio ha
raccomandato che la Commissione europea adotti entro
il 31 ottobre 2009 provvedimenti per ridurre al minimo
l’incertezza a livello UE quanto alla capacità degli Stati
membri di liberare la sottobanda 790-862 MHz in modo
da promuovere la crescita, la competitività e l’innovazione
nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche. Il medesimo gruppo ha incoraggiato anche
gli Stati membri che stanno mettendo la sottobanda 790-
862 MHz a disposizione di nuovi o più efficaci servizi e
reti di comunicazioni elettroniche ad applicare, in particolare,
i principi della neutralità del servizio e della tecnologia,
secondo condizioni atte a garantire l’assenza di
ripercussioni negative sui servizi emittenti.
(11) Dagli studi compiuti sugli aspetti socioeconomici di un
approccio coordinato al dividendo digitale è emerso che
si potrebbero trarre vantaggi socioeconomici significativi
da un’attribuzione coordinata a livello UE di una parte
del dividendo digitale a nuovi usi, come i servizi a banda
larga nelle zone rurali e, più in generale, in termini di
riduzione del divario della banda larga connesso alla
mancata disponibilità di tali servizi.
(12) Per questi motivi la Commissione intende adottare nei
prossimi mesi una decisione per fissare requisiti tecnici
armonizzati per l’uso futuro della sottobanda 790-
862 MHz per le reti di comunicazioni elettroniche di
potenza medio-bassa. È opportuno che questa misura
tecnica di attuazione sia adottata con l’assistenza del comitato
per lo spettro radio, ai sensi dell’articolo 4 della
decisione sullo spettro radio ( 1 ). Uno Stato membro sarebbe
tenuto ad applicare le condizioni tecniche armonizzate
solo se e in quanto decida di aprire la banda di
frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione.
(13) Per preparare questa armonizzazione tecnica la Commissione
ha affidato alla Conferenza europea delle poste e
delle telecomunicazioni (la CEPT) il compito di definire
condizioni tecniche applicabili alla sottobanda 790-
862 MHz, ottimizzate per le reti di comunicazioni senza
fili, fisse o mobili, ma non limitate a queste reti. La CEPT
ha quindi presentato alla Commissione una serie di relazioni
contenenti le condizioni tecniche meno restrittive, e
i relativi orientamenti, da applicare alle stazioni di base e
alle stazioni terminali che operano nella sottobanda 790-
862 MHz per gestire il rischio di interferenze dannose.
(14) Poiché l’ulteriore utilizzo della sottobanda 790-862 MHz
per la radiodiffusione ad alta potenza in uno Stato membro
potrebbe ostacolare gravemente l’allocazione di parte
delle frequenze del dividendo digitale a nuovi usi possibili
in Stati membri confinanti, visto che i segnali ad alta
potenza viaggiano su lunghe distanze e possono causare
interferenze dannose, gli Stati membri, pur senza essere
obbligati a ritirare le emittenti ad alta potenza o ad aprire
questa sottobanda ai servizi di comunicazioni elettroniche,
dovrebbero tuttavia agevolare in futuro la riorganizzazione
della stessa sottobanda per permetterne, a lungo
termine, l’uso ottimale da parte dei servizi di comunicazioni
elettroniche di potenza medio-bassa.
(15) È quindi essenziale che gli Stati membri non introducano
misure nazionali che possano compromettere l’applicazione
di atti comunitari alle stesse frequenze, in particolare
qualsiasi misura tecnica di armonizzazione applicabile
a nuovi servizi di comunicazioni elettroniche da
attivare nella sottobanda 790-862 MHz,

RACCOMANDA:
1. Che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a
garantire che tutti i servizi di radiodiffusione televisiva
terrestre usino la tecnologia di trasmissione digitale e
cessino di usare la tecnologia analogica sul loro territorio
entro il 1 o gennaio 2012.
2. Che gli Stati membri sostengano le iniziative regolamentari
atte a stabilire condizioni armonizzate di uso della
sottobanda 790-862 MHz nella Comunità per servizi di
comunicazioni elettroniche diversi dai servizi di radiodiffusione,
e ad essi complementari, e si astengano dall’adozione
di ogni provvedimento che possa ostacolare o impedire
lo sviluppo di detti servizi di comunicazione nella
medesima sottobanda.
3. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0024:0026:IT:PDF

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