Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 5877 Relata di notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4 novembre 1996 nella cancelleria del Tribunale di Livorno, L.L., quale legale rappresentante della ditta RA.TE.MA., proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della Finnanutica s.r.l. per la parte in cui non era stata disposta la restituzione ad essa ditta, che ne aveva fatto richiesta, di due motori marini, viceversa acquisiti al fallimento. Esponeva la ricorrente di essere depositaria della VM Motori S.p.A., di aver ricevuto in conto deposito due motori marini, di averli inviati, sempre in conto deposito, alla Finnautica s.r.l., con bolla del (OMISSIS). Dopo il fallimento di quest’ultima impresa, dichiarato il (OMISSIS), il giudice delegato aveva respinto la domanda di restituzione alla RA.TE.MA. del motori in questione, ritenendo che non fosse possibile attribuire data certa alla correzione, sulla bolla d’accompagnamento, della causale del trasporto da vendita a conto visione. Al contrario, a detta del ricorrente, era dimostrato che i due motori erano stati consegnati in forza di un accordo che ne prevedeva soltanto la visione: dove risultava dalle dichiarazioni delle stesse parti e dei testimoni, di cui si chiedeva l’ammissione, nonchè dalle circostanze che nessuna fattura era stata emessa dalla RA.TE.MA. alla Finnanutica, nessuna somma era stata versata dalla seconda in favore della prima, la bolla corretta forniva riprova dei contenuti dell’accordo. Si costituiva la curatela, resistendo alla domanda. Il Tribunale, ritenuto che non fosse stata raggiunta a prova che la bolla di accompagnamento dei motori fosse stata corretta (da vendita a conto visione) prima della consegna dei motori stessi alla Finnautica, respingeva la domanda.

Avverso questa decisione proponeva appello la RA.TE.MA., che con unico, articolato motivo di gravame censurava la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale. La curatela rimaneva contumace.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 17.1.05 rigettava il gravame.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il L. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui non resiste con controricorso il fallimento Finnautica srl.
Motivi della decisione

La società ricorrente contesta con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il possesso dei due motori da parte della società fallita valesse titolo ed ha conseguentemente respinto la domanda di restituzione senza valutare che dalla documentazione in atti risultava che il motore marino proveniva dalla ditta Ratema.

Con il secondo motivo deduce dei vizi di omessa e contraddittoria motivazione della sentenza.

Con il terzo deduce l’omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità ed inattendibilità della deposizione del teste S..

Va preliminarmente osservato che il ricorso risulta notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo dell’ufficio postale in data 21.9.05.

In atti risulta depositata la cartolina di ritorno della notifica che, tuttavia, non reca alcuna sottoscrizione da parte del destinatario e parimenti non risulta in essa sbarrata alcuna delle caselle ove viene specificata la qualifica della persona che riceve la notifica.

In atti, pertanto, non vi è alcuna prova che il ricorso sia stato effettivamente notificato alla curatela del fallimento Finnautica srl che è rimasta contumace.

Deve concludersi per la inesistenza della notifica del ricorso con conseguente inammissibilità dello stesso alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento ( ovvero la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del destinatario) comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (da ultimo ex plurimis 13639/10).

Non si procede a liquidazione delle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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