Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 08-02-2011, n. 4566 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 27 novembre 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 7 maggio 2009 con la quale N.M. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di B.E.G..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore lamentando, sotto il profilo delle manifesta illogicità e la carenza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la mancata concessione dell’attenuante della provocazione, sulla base della corretta interpretazione dell’art. 62 c.p., n. 2 nonchè il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi.

2. In primo luogo, perchè nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello (v. primo e secondo motivo dell’impugnazione avanti la Corte territoriale) e sulle quali è stata data concreta risposta (v. pagine 3 e 4 della decisione impugnata).

Secondariamente, perchè per ciò che attiene all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione e alla quantificazione della sanzione sulla scorta della mancata concessione delle attenuanti generiche, va rilevato che il ragionamento nella motivazione, in punto di determinazione della sanzione ed omesso riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, risulta essere stato analiticamente proposto nel rispetto delle regole tecniche dell’argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili, i quali risultano correttamente interpretati con risposte esaustive alle deduzioni della parte.

Invero, nella quantificazione della sanzione i giudici di merito (fermo il principio dell’integrazione sul punto delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado) hanno pienamente adempiuto all’obbligo di giustificazione in ordine alla determinazione della pena, enunciando in modo analitico gli elementi che fondano sia la scelta quantitativa, sia il diniego della circostanza di cui all’art. 62 c.p., n. 2, senza incorrere nei segnalati vizi argomentativi.

Inoltre, in diritto si osserva pacificamente da questa Corte come le statuizioni relativi alla concessione o meno delle invocate circostanze attenuanti generiche ovvero il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti o, infine, la quantificazione della pena siano censurabili in Cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo insufficiente a giustificare la soluzione adottata l’avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. a partire da Cass. Sez. 1, 18 marzo 1994 n. 3232 e sez. 1, 26 gennaio 1994 n. 758 fino di recente a sez. 6, 25 novembre 2009 n. 6866).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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