T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 185 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato il 16 dicembre 1991, depositato il 14 gennaio 1992, il nominato in epigrafe impugna le delibere n. 3 del 2.10.1991 e n. 7 del 6.11.1991, recanti diniego contributi per ricostruzione immobile danneggiato dal sisma del 23.11.1980, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione regionale chiedendo la reiezione della domanda perchè inammissibile ed infondata.

3.- Non risultano accolta l’istanza di tutela cautelare.

4. All’udienza del’11 novembre 2010, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è improponibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

1.- E" stato, ormai, chiarito che la Cassazione, con orientamento che pare del tutto condivisibile, è ferma nello stabilire che "la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal d.l. 75/1981, conv. dalla l. 219/81, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l’attività dell’amministratore è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle pretese dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi. Né la devoluzione di siffatta controversia al giudice amministrativo può essere fondata sull’art. 33 d.lg. 80/1998 (nel testo novellato dall’art. 7 l. 205/00), giacché – a prescindere dalla non riconducibilità dell’erogazione dei contributi per il terremoto, la quale fuoriesce dalle attività di protezione civile, alla materia dei pubblici servizi – la Corte costituzionale, con la sentenza 204/04, dichiarando l’illegittimità costituzionale, "in parte qua", di detta norma, ha fatto cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici (Cass., ss.uu. civ., 13 gennaio 2005, n. 466; Id., 1 aprile 2004, n. 6486).

Ne segue la piena applicabilità nella fattispecie in esame del generale criterio di riparto per cui "In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa (nel quale caso la cognizione spetta al G.O.), da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione, spettando in tal caso la cognizione al G.A. (Cass., ss.uu. civ., 20 febbraio 2007, n. 3848; 25 luglio 2006, n. 16896; 22 luglio 2002, n. 10689).

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere giudicati improponibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A.

2.- Merita infine di essere sottolineato che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77, che ha consentito la translatio judicii in caso di sentenza declinatoria di giurisdizione (da parte del G.A. o del G.O), non sono pregiudicati gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice carente di giurisdizione.

3.- Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improponibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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