T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 02-02-2011, n. 75

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente giungeva in Italia nel gennaio 2007, all’età di 16 anni e, poiché minore in stato di abbandono, veniva inserito dall’autorità di p.s. in un centro di pronta accoglienza per minori e successivamente preso in carico dai servizi sociali del comune di Roma. Il giudice tutelare di Roma, con decreto del 14 maggio 2007, nominava tutore del minore il sindaco di Roma. Il minore otteneva, pertanto, il rilascio del permesso di soggiorno per motivo di minore età e, successivamente, prossimo al compimento della maggiore età e trovata un’occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato chiedeva la conversione del permesso di soggiorno che, tuttavia, gli veniva negata con il provvedimento qui impugnato. Con ordinanza cautelare 217/2010 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio in armonia con un consolidato orientamento giurisprudenziale che ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne, l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 vada interpretato nel senso che i commi 1bis e 1ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Di talché, in capo ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno, deve essere riconosciuto il diritto alla conversione.

Conseguentemente il ricorso è fondato e va accolto. Sussistano ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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