T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 02-02-2011, n. 74 Vendita di immobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente conduce in locazione dal 1964 un immobile sito in Latina, via Rosmini n. 31, di proprietà dell’INAIL.

Tale immobile è stato trasferito dall’INAIL alla S. perché ricompreso nel programma di dismissione degli immobili pubblici previsto dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

In data 30 luglio 2008 sul sito web dell’INAIL era pubblicato un avviso d’asta relativo a tale immobile che, con verbale del notaio Quattrociocchi di Latina del 9 settembre 2008, era aggiudicato alla E. s.r.l.; seguiva il provvedimento con cui il direttore regionale dell’INAIL si determinava alla vendita che era quindi perfezionata con atto rep n. 80866 racc. n. 12898 del medesimo notaio del 17 novembre 2008.

2. Con il ricorso all’esame il signor G.R. denuncia che la procedura di vendita è illegittima per mancanza di presupposti, avendo egli manifestato tempestivamente la propria volontà di esercitare il diritto di opzione (rectius) prelazione attribuito ai conduttori dall’articolo 6 del d.lg. 16 febbraio 1996, n. 104.

3. Resistono al ricorso l’INAIL e la E..
Motivi della decisione

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INAIL e dalla E.; rileva al riguardo il Collegio che la giurisprudenza ha chiarito che la procedura di vendita in questione ha caratteri pubblicistici e costituisce esplicazione di pubblici poteri con conseguente configurabilità da parte dei soggetti coinvolti di posizioni di interesse legittimo (Cassazione, sezioni unite civili, 12 febbraio 2010, n. 3238, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 8 febbraio 2008, n. 661); nella fattispecie, benché la domanda sia stata proposta da un soggetto non partecipante alla procedura (si tratta infatti del conduttore dell’immobile) il quale lamenta la violazione di un suo diritto (la prelazione concessagli dalla legge), nondimeno sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo dato che la controversia ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti per poter procedere alla procedura d’asta (uno dei quali è appunto la circostanza che il conduttore non abbia esercitato il diritto di prelazione); in altri termini l’oggetto della controversia non è l’accertamento del diritto di prelazione del ricorrente ma piuttosto la verifica di un presupposto (o meglio del fondamentale presupposto) per poter indire l’asta, cioè il mancato esercizio del diritto di prelazione.

2. Nel merito il ricorso è infondato dato che l’INAIL ha depositato in giudizio una scrittura con cui il signor R., che effettivamente in un primo tempo aveva manifestato la volontà di rendersi acquirente dell’immobile, ha dichiarato di rinunciarvi in data 13 novembre 2003; a tale dichiarazione (che sembrerebbe essere stata inoltrata via fax in quella data) seguiva una raccomandata dell’ente al ricorrente (che la riceveva il 22 novembre 2003) con cui l’INAIL nuovamente chiedeva al signor R. di manifestare la propria volontà in ordine all’acquisto dell’immobile entro i successivi 30 giorni con esplicita avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla vendita.

Sostiene la difesa dell’INAIL – e su questo punto non vi è stata contestazione o controdeduzione alcuna da parte del ricorrente – che a questa raccomandata il ricorrente non è mai stato dato alcun riscontro.

Alla luce di quanto precede e, in particolare, della mancata contestazione da parte del ricorrente di quanto dedotto dall’INAIL in ordine alla sua rinuncia alla prelazione del 13 novembre 2003 e al mancato riscontro alla ulteriore richiesta del 22 novembre 2003, il ricorso dev’essere respinto, potendosi ritenere che legittimamente sia stato dato corso alla procedura di vendita essendosi ritenuto che il signor R. avesse rinunciato alla prelazione spettantegli.

3. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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