Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-03-2011, n. 5857 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 9.10.2006 è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle finanze nonchè all’Agenzia delle Entrate un ricorso della "UNICOM srl", per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata l’8.7.2005). nella quale si dichiara respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrale, sede di Parma, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma n. 134/04/1999.

Quest’ultima aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da UNICOM (riuniti ne corso del primo grado di giudizio) contro: avviso di accertamento ed irrorazione di sanzioni in rettifica della dichiarazione IVA per l’anno 1995: tre distinti avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni in rettifica delle dichiarazioni IVA relative agli anni d’imposta 1986-1987-1988;

cartella esattoriale adottata in correlazione al primo dei predetti avvisi: distinti avvisi di accertamento "integrativi" e di irrigazione di sanzioni concernenti IVA per gli anni 1987 e 1988.

L’anzidetta pronuncia di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’avviso di rettifica relativo all’anno 1985 e della conseguente cartella esattoriale: aveva respinto i ricorsi avverso gli avvisi di rettifica per gli anni 1986-1988 (sia pur accertando l’intervenuta sanatoria delle violazioni formali con detti avvisi contestate):

aveva rideterminato le sanzioni.

Nel ricorso introduttivo di questo grado di giudizio la Unicom srl riferisce di avere a sua volta proposto appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado n. 134/04/1999 e che il procedimento di appello avverso la anzi menzionata pronunzia era stato poi riunito (avanti al collegio della sezione n. 16 della predetta Commissione Regionale) con altro procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 210/02/2000 (che infatti è menzionata nel frontespizio della sentenza qui impugnata), sentenza pure emessa dalla CTP di Parma in relazione ai ricorsi proposti da UNICOM srl contro ulteriori avvisi di accertamento per le imposte dirette afferenti gli anni d’imposta dal 1985 al 1988. Riferisce pure che con la sentenza qui appellata la C’IR di Bologna aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia avverso la prima delle anzidette pronunce della CIP di Parma, ma non aveva in alcun modo affrontato l’appello incidentale di essa UNICOM contro la predetta sentenza n. 134/04/1999.

Nei confronti di detto ricorso non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Il giorno 9.10.2006 è stato notificato ad "UNICOM srl" un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della medesima pronuncia di cui dianzi si è detto, nel quale l’Agenzia ha dato analiticamente atto di avere interposto appello avanti alla CTR di Bologna sia contro la sentenza n. 210/02/2000 sia contro la sentenza n. 134/04/1999 della CTP di Parma (quest’ultima limitatamente alla dichiarazione di nullità dell’avviso di rettifica per l’anno 1985 e della relativa cartella di pagamento) ed ha poi evidenziato nella sentenza qui impugnata manca alcun riferimento, e quindi qualsivoglia pronuncia, in ordine all’impugnazione della predetta sentenza n. 210/02/2000.

In riferimento a questo secondo ricorso non ha svolto attività difensiva la UNICOM srl.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento – rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Si omette il riferimento ai fatti di causa, perchè l’esito del presente grado di giudizio ne prescinde.
Motivi della decisione

I ricorsi principali proposti da entrambe le parti nei termini dianzi riassunti, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. siccome relativi allo stesso provvedimento giudiziale.

3. Il ricorso per cassazione di UNICOM. Il ricorso per cassazione di UNICOM srl è sostenuto con quattro motivi di ricorso.

Il primo di detti motivi (rubricato come "Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato: art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione su punti decisivi della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 – art. 360 c.p.c., n. 4) appare fondato ed assorbente rispetto agli altri.

Esso si basa sull’assunto che la sentenza di secondo grado risulta redatta senza alcun apporto originale da parie dei giudici della CTR di Bologna, siccome le pagine da 2 a 7 della sentenza impugnata (e cioè tutta la parte "in fatto") risultano pedissequamente ricopiate dall’atto di appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza 134/04/1999 della CTP di Parma, mentre le pag. da 7 a 9 della medesima sentenza (e cioè quella concernete "il diritto") risultano pedissequamente ricopiate dalla parte motiva della sentenza n. 134/04/1999 della medesima CTP di Parma. Il motivo di impugnazione si fonda ancora sull’evidenza del fatto che i giudici della CTR di Parma hanno del tutto omesso di considerare l’appello incidentale dalla UMCOM proposto contro la predetta sentenza n. 134/04/1999.

Ed invero, osserva la Corte, la decisione qui impugnata, non solo risulta mera trascrizione della narrativa in fatto dell’appello dell’Agenzia per ciò che concerne il capitolo intitolalo "Fatto", ma risulta addirittura pura e semplice trascrizione delle allegazioni difensive della predella parte per quanto concerne la prima parte del capitolo intitolato "Diritto".

E pertanto, nel predetto ultimo capitolo (che si apre con la frase "si osserva in via preliminare"…sicchè parrebbe doversi leggere di seguito le considerazioni del giudicante a proposito degli argomenti sviluppati dalle parti) si leggono invece espressioni del genere:

"l’obiettivo primario di quest’Ufficio"; "con condanna del contribuente alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio", frasi che nella loro formulazione non sono neppure precedute dall’espressa indicazione della loro estrapolazione dagli atti di parte appellante.

Del pari dicasi per ciò che concerne il seguito del predetto capitolo in "Diritto" della sentenza qui impugnata, che altro non è se non la pura trascrizione da pag. 2 a pag. 3 e poi da pag. 4 a 8 e poi ancora da pag. 10 fino a pag. 14. e cioè fino al termine, del tessuto motivazionale della sentenza qui impugnata (con espunzione di pochi brani), sicchè le due pronunce in definitiva – differiscono soltanto per ciò che concerne il dispositivo.

Si tratta, per evidenza, di una modalità di redazione del provvedimento giudiziario che neppure può essere qualificata come "sentenza per relationem" ad altri provvedimento giudiziario, atteso che nella sentenza qui impugnata non vi è alcun elemento letterale che faccia supporre che il giudicante abbia inteso richiamare specifici e ben individuati contenuti di altro provvedimento, mentre invece si è limitato ad una pura e semplice trascrizione (confusa e disorganica) di parte del provvedimento giudiziario di primo grado e di parte dell’atto introduttivo del grado di appello, senza neppure correlarli tra loro con una valutazione critica.

Inoltre nella pronuncia qui impugnata nulla si dice a proposito dell’appello incidentale proposto dalla UNICOM avvero la sentenza 134/04/1999 e nulla – egualmente – si dice a proposito della riunione (che risulta disposta in corso di causa da parte della CTR di Bologna) al procedimento di appello proposto contro la sentenza 134/04/1999 dell’ulteriore procedimento di appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza n. 210/02/2000. E ciò conferma senza ombra di dubbio che la modalità di redazione della pronuncia appellata è del tutto acritica ed irriflessa, avendo il giudicante trascurato di esaminare e rielaborare gli atti di causa, al punto tale da non accorgersi che gli stessi risultano dalla composizione di due diversi fascicoli processuali, nati dall’impugnazione (in un caso sia principale che incidentale) di due diverse sentenze di primo grado.

Attesa l’evidenza dei fatti (che promanano dalla stessa motivazione della pronuncia qui impugnata, senza neppure bisogno di confronto con gli atti del processo di appello e del processo di primo grado, che questa Corte ha esaminato solo per trovare conferma di una già chiara emergenza), non v’e dubbio alcuno che la pronuncia impugnata sia il risultato di un del tutto assente processo elaborativi) e volitivo dei giudicanti di secondo grado, confermandosi quale archetipo della motivazione inesistente, alla luce del ribadito ed incontroverso insegnamento di questa Corte.

Per tutte Cass. Sez. U. Sentenza n. 5888 del 16/05/1992: "La inosservanza del giudice civile all’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge"….. quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie".

Consegue da ciò che -in accoglimento del ricorso proposto dalla UNICOM srl – la sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa al giudice di appello per il nuovo, integrale, esame dell’impugnazione in appello proposta, in via incidentale, dalla medesima UNICOM. 5. Il ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate.

Con unico motivo d’impugnazione (collocato sotto la seguente rubrica:

"Violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3") e dopo avere dato atto con modalità autosufficiente degli appelli proposti sia contro la sentenza n. 134/01/1999 che contro la sentenza n. 210/02/2000, l’Agenzia ricorrente si duole che la pronuncia qui impugnata sia stata emessa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Nel senso che nella pronuncia impugnala manca alcun riferimento, e quindi qualsivoglia correlata pronuncia, all’impugnazione della predetta sentenza n. 210/02/2000 (sostanzialmente riferita alle imposte dirette per gli anni di cui si è dello in narrativa) nella quale l’Agenzia è risultata totalmente soccombente.

Ed invero, come si è già detto a proposito dell’impugnazione proposta da UNICOM srl. e poichè la pronuncia qui appellata è il risultato della mera e acritica riproduzione (con differente forma grafica) della sentenza n. 134/01/1999 e dell’alto di appello contro quest’ultima rivolta, non può che esserne derivato che il giudice di appello ha totalmente pretermesso di pronunciarsi (perchè all’evidenza non si è dato conto alcuno dell’esistenza di un altro procedimento riunito) sulle questioni che nascevano dagli atti diversi rispetto a quelli che unicamente sono stati consultati e "ricopiati".

Ne è derivata la integrale elusione delle domande che sono state proposte dall’Agenzia ad impugnazione della pronuncia a sè integralmente sfavorevole, non meno dell’elusione alle domande di cui si è detto prima con riferimento all’appello incidentale proposto da Unicom.

Anche per quanto concerne il ricorso dell’Agenzia quindi non resta altro che concludere che il medesimo è manifestamente fondato e che la sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa al giudice di appello per il nuovo, integrale, esame dell’impugnazione proposta dall’Agenzia contro la sentenza n. 210/02/2000 della CIP di Parma, che è la sola in relazione alla quale l’Agenzia qui ricorrente si è doluta di omesso esame, siccome risulta per espresso dalla seguente frase inequivoca del ricorso per cassazione: "l’assoluta mancanza di pronuncia sui motivi di appello relativo alle imposte dirette, integra allora una chiara violazione della norma censurata ed impone la cassazione della decisione impugnata".

Sulle spese di lite di questo grado provvede il giudice del rinvio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso di UNICOM srl e dell’Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza qui impugnata. Rinvia la causa alla CTR di Bologna per un nuovo integrale esame dell’appello proposto in via incidentale da UNICOM srl e dell’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate, limitatamente alla sentenza n. 210/02/2000 della CTP di Parma, oltre che per la regolazione delle spese di lite di questo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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