T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 952 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con le determinazioni dirigenziali n. 1037 del 28 maggio 2005 e n. 114 del 22 gennaio 2009, il Comune di Roma indisse una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante offerta a prezzi unitari, per l’intervento di impermeabilizzazione dell’impalcato di Ponte Flaminio in Roma, per un importo a base d’asta pari a Euro 2.240.000,00, di cui Euro 180.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

A detta gara dichiara d’aver partecipato, tra le altre imprese, pure la C.I.A. – C. s.r.l., corrente in Roma, proponendo rituale offerta. In esito alla gara stessa, detta Società s’è classificata al 2° posto della graduatoria di merito con punti 84.442, aggiudicataria provvisoria essendo risultata l’A. di cui E. s.r.l., corrente in Roma, era stata indicata quale capogruppo mandataria.

Avverso tale statuizione e la graduatoria detta Società si grava allora innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto l’unico, articolato motivo della violazione del combinato disposto degli artt. 83, 86 e 88 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 e delle norme della lex specialis e dell’eccesso di potere sotto vari profili. Con motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2010, la Società ricorrente impugna altresì la determinazione dirigenziale n. 1439 del 28 luglio 2010, con cui il Comune di Roma ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore dell’A. citata e degli atti presupposti, al riguardo deducendo in punto di diritto quattro nuovi ed articolati gruppi di doglianze. Resiste in giudizio l’intimata Roma Capitale, che conclude per l’infondatezza della pretesa attorea. Anche l’A. controinteressata si costituisce nel presente giudizio, eccependo i modo articolato l’integrale infondatezza del ricorso in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Viene all’odierno esame del Collegio l’impugnazione qui spiegata, con un gravame introduttivo e con i motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2010, dalla C. s.r.l. avverso l’aggiudicazione della procedura aperta per l’intervento d’impermeabilizzazione dell’ impalcato di Ponte Flaminio in Roma, effettuata da Roma Capitale a favore della controinteressata A., di cui è capogruppo mandataria la E. s.r.l., corrente in Roma.

Per quanto attiene al gravame introduttivo, anzitutto la Società ricorrente si duole della mancata esclusione di tale A., a suo dire perché quest’ultima non ha compilato, per poi sostituirle, alcune voci delle categorie ai fini dell’offerta economica.

La tesi non convince.

Ora, assodata la facoltà (non smentita, né contestata dalla ricorrente) per le imprese partecipanti di proporre varianti, il Par. 6.4) del disciplinare di gara già previde l’obbligo, in capo a queste ultime, di "… compilare, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/99, la lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori…". In tal caso, in virtù dell’art. 90, c. 5 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, l’impresa è "… tenuta ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci o le relative quantità che ritiene mancanti… alle quali applica i prezzi unitari…". Poiché detta A. produsse una variante tecnica al progetto, in coerenza con la citata facoltà accordatale dalla lex specialis, le relative voci dell’offerta economica non possono che rispecchiare, in termini di prezzo, la corrispondente serietà dell’impegno contrattuale in termini di prestazione, se del caso mercè la cancellazione delle voci (e dei prezzi) non corrispondenti alle varianti e con la sostituzione di queste con quelle nuove. Né tutto ciò implica alcun effetto nocivo sull’offerta economica in sé, in quanto il punteggio da assegnarle si calcola sul ribasso proposto, di talché, fermo il potere del seggio di gara di valutare la congruenza della variante proposta con i livelli prestazionali posti a base d’asta, ad ogni variante corrisponde il relativo prezzo e su tutti i prezzi così determinati si può calcolare il ribasso medesimo.

Non va sottaciuto, inoltre e pure ad accedere alla tesi attorea, che, ove fosse stato inserito il prezzo unitario d’una voce eliminata o sostituita nella quinta e sesta colonna della lista prezzi, tal prezzo non sarebbe stato altro che zero. Sicché il relativo prodotto avrebbe avuto per risultato zero, da riportare nella settima colonna della lista medesima e, in tal modo, esso non avrebbe comportato alcun effetto sul prezzo complessivo dell’offerta, né sul ribasso offerto dall’A. controinteressata, né, a più forte ragione, sul punteggio totale in favore della ricorrente, piuttosto che di detta A..

Scolora di conseguenza l’ulteriore censura attorea, secondo cui la predetta mancata indicazione dei prezzi avrebbe impedito alla stazione appaltante di verificare l’anomalia dell’offerta di detta A.. In primo luogo, quest’ultima non attinse alla soglia (4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara) ex art. 86, c. 2 del Dlg 163/2006 per la sottoposizione al controllo, donde l’inutilità d’invocarlo comunque. In ogni caso, la doglianza in esame, con ciò appalesandosi manifestamente infondata, muove da un equivoco sul fatto presupposto (l’omissione di cinque vociprezzo) e sulla qualificazione giuridica del fatto (siffatta omissione in realtà è una sostituzione ammessa dalla lex specialis). Tanto non volendo considerare che, essendo il criterio d’aggiudicazione quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 90, c. 4 del DPR 554/ 1999 facultizza e non obbliga la stazione appaltante a procedere alla verifica dell’eventuale anomalia.

Per quanto poi attiene ai motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2010, si può prescindere da ogni considerazione sulla loro ammissibilità, perché sono del tutto privi di pregio.

Osserva anzitutto il Collegio che la sostituzione o l’eliminazione delle voci nn.14, 15, 16, 17, 19 e 58) in effetti si configurano a guisa di soluzione tecnica migliorativa, donde la legittimità del maggior punteggio spettante loro, in base appunto a quanto all’uopo stabilito dalla sez. 7.5) del disciplinare di gara. Al riguardo, tanto l’ottimizzazione delle soluzioni di cantiere e l’abbattimento degli aspetti connessi all’impatto sulla viabilità sia veicolare che pedonale, quanto la riduzione del tempo d’esecuzione dei lavori previsti dal bando ottengono un punteggio premiante, a seconda della bontà e dell’efficacia di ciascuna soluzione proposta.

Ebbene, l’eliminazione del ponteggio esterno, che implica l’eliminazione delle voci nn. 14/17 e n. 19, consenta, mercè l’impiego d’una piattaforma telescopica con JIB, l’accesso all’interno di Ponte Flaminio dal lato dell’alveo del fiume Tevere, senza appoggio sulla strada. Non è allora chi non veda come tal soluzione, già di per sé -ed oltre a consentire l’intervento sulle condotte (da sostituire con elementi nuovi) e sui pozzetti (da rivestire con elementi in acciaio inox), riduca il tempo d’esecuzione dei lavori, grazie sia alla non necessità di continui smontaggi e montaggi dell’attrezzatura, sia della facilità della posa in opera di questa. Né basta: parimenti evidente che il ponteggio esterno è idoneo a meglio ridurre l’impatto sulla viabilità sul Ponte Flaminio, sì da non recare un soverchio intralcio alla cittadinanza. Inoltre, il ponteggio Layher e la piattaforma con JIB consentono all’appaltatore d’arrivare anche in siti non altrimenti o non facilmente raggiungibili, in tal modo assicurando, in perfetta coerenza con il disciplinare di gara, una migliore qualità delle lavorazioni da eseguire.

Ad una non dissimile conclusione reputa il Collegio di pervenire con riguardo all’eliminazione della voce n. 58, nella misura in cui l’A. controinteressata non intende demolire alcun pozzetto e vuol rivestirli con rivestimenti in acciaio inox. Tal soluzione consente, come rettamente è affermato dall’A. stessa e non è escluso dal progetto a base d’asta, di non interessare l’impalcato del Ponte con sollecitazioni anomale, con ciò proponendo una soluzione tecnica migliorativa rispetto all’ideabase del progetto a base di gara. Erra, dunque, la ricorrente ad affermare che non si sarebbero dovuti rivestire i pozzetti de quibus, in quanto ciò non era escluso, ma anzi ammesso dalla lex specialis, la quale ne previde la ricopertura per una frazione, mentre l’A. controinteressata ne ha solo esteso il trattamento a tutti quanti.

A fronte di ciò, la Società ricorrente insiste, per dimostrarne l’inammissibilità per violazione della lex specialis, su alcuni dati, a suo dire, non migliorabili per loro natura, individuandoli in sostanza nel criterio 1), punti n. 5 (catalogazione elementi lapidei), n. 7 (operazioni di diserbaggio, articolate nelle due fasi di pulizia e di protezione) e n. 8 (operazioni di rimozione dei graffiti urbani, anch’esse nelle medesime due fasi), indicato nell’impugnata (con i motivi aggiunti in esame) determinazione dirigenziale n. 1439 del 28 luglio 2010. A ben vedere, i dati in questione non rappresentano affatto, in sé, una vera e propria soluzione tecnica migliorativa e/o alternativa a quella posta a base d’asta, indipendentemente dalla loro ammissibilità in base alla lex specialis. Si tratta, assai più semplicemente, della descrizione dei metodi di posa in opera e di realizzazione che vanno effettuate e che l’A. controinteressata intende prestare, peraltro con riguardo a lavorazioni molto marginali rispetto alle già citate proposte effettivamente migliorative.

Discetta ancora la Società ricorrente sull’inidoneità del trattamento d’impermeabilizzazione con il prodotto RADCON, a suo dire ben più costoso di quella di progetto e di minor efficacia, rispetto al geotessile tessuto non tessuto – TNT.

Sul punto, per un verso, pare al Collegio erroneo l’assunto attoreo per cui l’A. controinteressata avrebbe interamente sostituito le voci 45) e 60) dell’offerta, giacché, per quanto il RADCON in sé sia sostitutivo della metodica di progetto, tali voci non sono state del tutto cancellate, ma l’A. s’è limitata a variarne la quantità da utilizzare, la proposta di quest’ultima adoperando detta metodica nell’interfaccia tra vecchia e nuova impermeabilizzazione. Per altro verso, la valutazione dell’idoneità del RADCON, da parte del seggio di gara e che la ricorrente non condivide, costituisce un giudizio tecnico di per sé non censurabile innanzi a questo Giudice, ove non sia evidentemente arbitrario, illogico o non coerente con l’oggetto dell’appalto, l’onere della cui prova spetta a chi contesta. E questa dev’esser vieppiù rigorosa, se si tien conto del fatto che il RADCON è un prodotto utilizzato per impermeabilizzare varie strutture, tra cui i ponti e sulla quale, come s’evince dalla documentazione in atti, v’è non irrilevante letteratura circa l’ampiezza del suo uso e sulla sua efficacia in vari esempi. È appena da osservare, proprio alla luce dei documenti prodotti dalla ricorrente, che il geotessuto TNT, peraltro in minor misura adoperato dalla stessa aggiudicataria, è uno strato di separazione, filtrazione e protezione per evitare contaminazioni tra materiali di diversa granulometria, per cui esso non è affatto impermeabile all’acqua, servendo piuttosto ad impedire che l’acqua non porti via i granuli dei materiali impiegati nei diversi strati (del sottofondo e lo strato di fondazione stradale).

Come si vede ed in disparte la non perfetta comparabilità tra geotessuto TNT e RADCON, l’uso di quwst’ultimo s’appalesa una variante conforme alla lex specialis, appunto perché esso realizza un intervento di impermeabilizzazione, proprio come quella proposto a base d’asta, la differenza consistendo per la tecnologia adoperata.

Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 929/2010 RG in epigrafe, lo respinge.

Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *