Regolamento (CE) n. 1141/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 312/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale
L 312/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0006:0007:IT:PDF

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