T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 946 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. G.E., titolare dell’omonima ditta individuale, impugna l’atto 2 novembre 2002 con il quale il Direttore dell’Ufficio di Roma 4 dell’Agenzia delle entrate ha respinto l’istanza di rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio ritenendo la relativa domanda tardiva.

In fatto il ricorrente espone di essere divenuto aggiudicatario, con decreto del giudice fallimentare, di un capannone industriale in Roma, per il quale era stata, dal precedente proprietario, presentata domanda di condono edilizio con versamento dei relativi oneri economici.

La concessione a sanatoria tuttavia era rilasciata dal Comune in data 12 marzo 2001 solo a seguito di pagamento di ulteriori somme per conguaglio e per interessi. Ritenendo di non essere tenuto al versamento delle suddette somme il G. si rivolgeva al giudice delegato per ottenerne il rimborso, ma l’istanza veniva rigettata. Né miglior sorte riceveva l’istanza di restituzione successivamente inoltrata al Comune.

Il ricorrente si rivolgeva quindi all’Agenzia delle entrate che però, con l’atto qui impugnato, ha eccepito la violazione del termine indicato dall’articolo 35 comma 12 della legge 1985 n. 47, computato dalla data della domanda di condono.

Nel ricorso è dedotta la violazione di legge ( articolo 2935 cod. civ.) in quanto il termine decadenziale non poteva che decorrere dalla data di versamento delle somme chieste a rimborso.

Si chiede quindi la declaratoria del diritto a ripetere le somme eccedenti, con gli interessi di legge.

Il Comune di Roma ha depositato memoria nella quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso..

Preliminarmente il Collegio ritiene di affermare la propria giurisdizione nella materia di causa, essendo la controversia diretta in sostanza alla declaratoria del diritto di restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza a titolo di oblazione per sanatoria edilizia. La controversia concerne quindi diritti soggettivi di credito, anche se mediati da un atto amministrativo di diniego, ed attiene comunque alla materia edilizia, per la quale vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affermata in via generale dall’articolo 16 della legge 1977 n. 10 e, per quanto specificamente relativo al condono edilizio, dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985.

La causa può quindi essere decisa dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 26 febbraio 2010 n. 998 e TAR Trentino 24 settembre 2009 n. 244).

Nel merito il ricorso è fondato, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. per tutte la sentenza n. 15017 del 2010).

Con l’impugnato provvedimento l’amministrazione ha ritenuto l’istanza di rimborso, presentata dal ricorrente, tardiva rispetto al termine di trentasei mesi recato dall’art. 35, comma 12 della legge n. 47/85, fatto decorrere dalla presentazione delle domande di condono edilizio.

Ma, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, solo in occasione della determinazione definitiva da parte dell’amministrazione comunale della misura dell’oblazione diviene noto se il credito restitutorio sussista e quale ne sia l’ammontare (determinazione per la quale, si sottolinea, lo stesso art. 35 non pone alcun termine specifico per provvedere): è da tale data che deve pertanto farsi decorrere il relativo termine di decadenza.

. E’ infatti erronea l’interpretazione adottata dall’amministrazione, che fa decorrere il termine di decadenza o di prescrizione del credito da una data, quella di presentazione dell’istanza di sanatoria, antecedente al momento in cui il diritto al rimborso può essere concretamente fatto valere.

Questo Tribunale ha più volte chiarito (Sezione II, 23.07.09, n. 7496; 15.04.09, n. 3879; 16 03.09, n. 2682; 23.12.08, n. 12316; 20.01.08, n. 697; 28.11.07, n. 11906; 15.09.06, n. 8654;) che l’art. 35 della legge n.47 del 1985, nella parte in cui prevede che "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente", valorizza il momento costitutivo del titolo legittimante la ripetizione, ovvero la manifestazione espressa del potere di determinare in via definitiva l’importo dell’oblazione, con la conseguenza che è da esso che va fatto decorrere il termine per domandare il rimborso.

Nel caso in esame è certo che l’istanza di rimborso era stata presentata nei termini dalla data del versamento suppletivo ed ancora di più da quella di rilascio della concessione a sanatoria.

Pertanto, non apparendo allo stato rilevante un’attività istruttoria volta a conoscere se e di quali somme l’attuale istante sia effettivamente creditore con riguardo al principio di diritto appena enunciato, il diniego dell’Amministrazione finanziaria deve essere annullato, con obbligo di riesame, previa acquisizione di opportuni dati (da chiedere al Comune di Roma o alla stessa parte istante) in ordine all’effettiva spettanza, in tutto o in parte, dell’importo richiesto.

Resta tuttavia fermo che ogni questione relativa al soggetto debitore delle ulteriori somme versate a titolo di oblazione (se invece riconosciute in tutto o in parte dovute ai fini del rilascio della concessione) non potrà essere risolta dall’Amministrazione, trattandosi di questione di diritto privato tra acquirente ed alienante del bene trasferito (anche se a mezzo di procedura giudiziale) in corso di esame della domanda di condono.

Come condivisibilmente affermato da TAR Campania, Sezione ottava, in sentenza n. 24057 del 2010 "la normativa sul condono, nel disciplinare le obbligazioni ad esso connesse, include gli aventi causa tra i soggetti in ogni caso legittimati dal punto di vista passivo configurando una sorta di obbligazioni propter rem connesse alla proprietà del bene, sia con riferimento alle somme versate a titolo di oblazione sia per gli altri oneri concessori. In tal senso depone, a titolo esemplificativo, la lettura dell’art.37 comma 1 della legge n. 47/85 secondo cui l’obbligazione inerente il pagamento del contributo concessorio, se non soddisfatto dal richiedente la sanatoria, grava comunque sugli altri soggetti indicati dall’art. 31 comma 1 e 3, tra i quali è incluso anche l’avente causa dal richiedente la sanatoria. A sua volta il comma 6 dell’art.39 della legge n. 724/1994 contiene analoga previsione a carico dei soggetti aventi causa per il caso di mancato integrale versamento dell’oblazione".

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, previo annullamento dell’atto impugnato, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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