Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-12-2010) 08-02-2011, n. 4598 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

P.D. ha chiesto – con domanda pervenuta alla Corte d’Appello di Ancona il 25.11.2009 – di essere restituito nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., in occasione del ricevimento di ordine di carcerazione a mente dell’art. 656 c.p.p., notificato il 17.11.2009 (di poi oggetto di sospensione e di trasformazione in affidamento in prova), per proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza di condanna della Corte d’Appello di Ancona del 21.10.2008, non avendo avuto conoscenza alcuna della data del giudizio di appello, poichè il decreto di citazione in appello era stato notificato al difensore nominato nel primo grado.

L’istanza originariamente trasmessa alla Corte d’Appello di Ancona, è stata f trasmessa per competenza, il 4.12.2009, a questo Ufficio.

Il PG. (nella persona del Cons. Fraticelli) ha osservato che si riscontra anche la nullità della notifica della sentenza contumaciale, indirizzata al difensore ormai revocato, sicchè il diritto all’impugnazione permane non essendo decorso il termine per esperire la stessa.

E’ stata depositata in Cancelleria Memoria di replica a firma avv. Asta.
Motivi della decisione

L’imputato condannato in contumacia non ha diritto alla restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., comma 2, qualora abbia interrotto i rapporti con il proprio difensore di fiducia, cui gli atti del procedimento siano stati notificati ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, (Cfr. Cass. pen., sez. 1, 12 dicembre 2007, Ciarlantini).

Inoltre la nomina a difensore fiduciario esclude l’ignoranza del procedimento a carico del ricorrente, poichè il conferimento dell’incarico dimostra che costui era a conoscenza del procedimento penale (cfr. Cass., sez. 1, 6 aprile 2006, Latore). La norma prevede quale oggetto dell’asserita ignoranza alternativamente il provvedimento o il procedimento. La dimostrata conoscenza anche soltanto di quest’ultimo preclude il ricorso alla restituzione invocata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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