T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 945 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna l’atto 20 novembre 2002 con il quale il Direttore dell’Ufficio di Roma 4 dell’Agenzia delle entrate ha respinto l’istanza di rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio ritenendo la relativa domanda intempestiva e comunque relativa a credito prescritto.

In fatto la ricorrente espone di avere versato nel 1995 tutte le somme necessarie per ottenere il condono edilizio, ma di avere erroneamente effettuato il pagamento su un conto corrente inappropriato.

Ritenendo quindi di avere versato somme non dovute, la ricorrente ne chiedeva il rimborso all’Agenzia delle entrate che tuttavia con l’atto impugnato respingeva l’istanza essendo decorso il termine indicato nell’articolo 35 comma 12 della legge n. 47 del 1985 (computato dalla data della domanda di condono).

Nel ricorso è dedotta la violazione di legge, non ritenendosi applicabile il termine indicato dall’Amministrazione in un caso di mero errore materiale di versamento di somme per oblazione edilizia, il difetto di motivazione, l’ingiustificato arricchimento.

Si chiede quindi la declaratoria del diritto al rimborso delle somme eccedenti.

Preliminarmente il Collegio ritiene di affermare la propria giurisdizione nella materia di causa, essendo la controversia diretta in sostanza alla declaratoria del diritto di restituzione di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per sanatoria edilizia (e quindi non per indebito tributario). La controversia concerne quindi, ancorchè prospettata dalla parte ricorrente quale diritto alla ripetizione di un indebito oggettivo, diritti soggettivi di credito, anche se mediati da un atto amministrativo di diniego, ed attiene comunque alla materia edilizia, per la quale vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affermata in via generale dall’articolo 16 della legge 1977 n. 10 e, per quanto specificamente relativo al condono edilizio, dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985.

La causa può quindi essere decisa dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 26 febbraio 2010 n. 998 e TAR Trentino 24 settembre 2009 n. 244).

Nel merito il ricorso è fondato, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. per tutte la sentenza n. 15017 del 2010).

Con l’impugnato provvedimento l’amministrazione ha ritenuto l’istanza di rimborso, presentata dalla ricorrente, tardiva rispetto al termine di trentasei mesi recato dall’art. 35, comma 12 della legge n. 47/85, fatto decorrere dalla presentazione delle domande di condono edilizio.

Ma, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, solo in occasione della determinazione definitiva da parte dell’amministrazione comunale della misura dell’oblazione diviene noto se il credito restitutorio sussista e quale ne sia l’ammontare (determinazione per la quale, si sottolinea, lo stesso art. 35 non pone alcun termine specifico per provvedere): è da tale data che deve pertanto farsi decorrere il relativo termine decadenziale.

. E’ infatti erronea l’interpretazione adottata dall’amministrazione, che fa decorrere il termine di decadenza o di prescrizione del credito da una data, quella di presentazione dell’istanza di sanatoria, antecedente al momento in cui il diritto al rimborso può essere concretamente fatto valere.

Questo Tribunale ha più volte chiarito (Sezione II, 23.07.09, n. 7496; 15.04.09, n. 3879; 16 03.09, n. 2682; 23.12.08, n. 12316; 20.01.08, n. 697; 28.11.07, n. 11906; 15.09.06, n. 8654;) che l’art. 35 della l. 47/85, nella parte in cui prevede che "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente", valorizza il momento costitutivo del titolo legittimante la ripetizione, ovvero la manifestazione espressa del potere di determinare in via definitiva l’importo dell’oblazione, con la conseguenza che è da esso che va fatto decorrere il termine per domandare il rimborso.

Non disponendo questo giudice di sicuri elementi per conoscere in quale data vi sia stato l’effettivo atto di rilascio della concessione in sanatoria ed apparendo allo stato non rilevante attività istruttoria sul punto, con riguardo al principio di diritto appena enunciato, il diniego dell’Amministrazione finanziaria deve essere annullato, con obbligo di riesame, previa acquisizione di opportuni dati (che potrà fornire la stessa parte istante) in ordine al momento di definizione della pratica di condono

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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