T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-02-2011, n. 986 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che alla stregua dell’art. 74 del cod. proc. amm. "nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

b) che con l’ordinanza impugnata con il presente ricorso è stata ordinata la sospensione dei lavori a seguito della comunicazione di inizio dei lavori assentiti con la concessione edilizia n. 53 del 5.6.1991, rilasciata all’odierno ricorrente;

c) che detto ordine di sospensione muove dall’avvenuto rilievo del fatto che la zona in questione "ricade tra quelle vincolate ai sensi della legge n. 1497/39 e 431/85", ed è finalizzato "all’acquisizione dei previsti pareri da parte degli organi competenti" e all’eventuale futura "revoca della concessione edilizia";

d) che l’atto impugnato va interpretato come recante, in buona sostanza, la sospensione degli effetti della concessione edilizia precedentemente rilasciata dall’Amministrazione;

e) che il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto a carattere generale (a differenza dell’autotutela), trattandosi di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente lo preveda; inoltre, anche nei casi in cui sia previsto l’esercizio del potere di sospendere l’efficacia di un provvedimento, la sospensione deve avere necessariamente un’efficacia limitata nel tempo, non essendo consentita una sospensione "sine die" che equivarrebbe a sostanziale ritiro dell’ atto stesso (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2 marzo 2005, n. 1565);

f) che l’Amministrazione ha sostanzialmente sospeso "sine die" l’efficacia della concessione edilizia in carenza di una norma attributiva del potere e in violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi;

g) che quindi il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato;

h) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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