Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-03-2011, n. 5837 Edilizia agevolata Prescrizione e decadenza Riscossione delle imposte Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 103/3/05, resa pubblica in data 6.10.2005, la commissione tributaria regionale della Campania respinse l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di Benevento, in data 14.1.2003, aveva ritenuto illegittima, per intervenuta decadenza dell’iscrizione a ruolo, una cartella esattoriale di Euro 13.780,00, notificata a M.N. a titolo di imposta di registro e accessori, conseguente a giudicato su avviso di liquidazione per revoca dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa.

Per quanto unicamente rileva, la commissione regionale, richiamando la sentenza di questa Corte n. 10053 del 2000, sostenne doversi applicare alla fattispecie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3 in ragione del quale l’iscrizione, avvenuta il 15.3.2002, era da considerarsi effettuata oltre il termine di decadenza stabilito.

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’economia e finanze e l’agenzia delle entrate, con atto notificato il 12.9.2006 e sorretto da due motivi.

Resiste il M. con controricorso notificato il 23.10.2006.

Parte ricorrente ha presentato una memoria.
Motivi della decisione

1. – Il Collegio deve preliminarmente esaminare, e respingere siccome infondate, le due questioni sollevate dal resistente di presunta inammissibilità del ricorso.

La prima di queste è incentrata sulla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 2, nel rilievo che l’oggetto del ricorso risulta nei seguenti testuali termini mentovato in atto: "per la cassazione della sentenza 103/3/05 della Commissione Tributaria Regionale depositata il 1.6.05 e NON notificata". L’eccipiente sostiene che l’avvocatura erariale non ha in tal guisa indicato, nel proprio atto, quale sia la commissione regionale da cui proviene la sentenza impugnata; mentre ha indicato, quanto alla sentenza medesima, una data di deposito ("1.6.05") non corrispondente a quella della sentenza 103/3/05. La seconda pertiene alla affermata decadenza dell’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, stante che la sentenza, in base all’asserto della stessa avvocatura ricorrente, sarebbe stata pubblicata il giorno 1.6.2005, sì da rendere tardiva la notifica del ricorso avvenuta il 29.8.2006.

L’infondatezza delle eccezioni deriva dalla considerazione che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 2, per mancata indicazione della sentenza impugnata, resta associata al fatto che la parte, cui il ricorso è diretto, non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocamente la sentenza che ne costituisce oggetto,-cosicchè un’eventuale carenza di riferimenti non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione allorchè alla suddetta carenza sia dato sopperire attraverso il contenuto del ricorso (tra le tante Cass. 2006/22034;

Cass. 2004/22661; Cass. 2003/12389; Cass. 1994/5472).

Nel caso di specie il ricorso evidenzia l’esatto numero identificativo della sentenza impugnata (103/3/05) e il riferimento all’oggetto del contenzioso, instaurato, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Benevento, dal M., avverso la cartella di pagamento notificata il 17.6.2002. Contiene altresì riferimenti all’antecedente contenzioso, pur sempre riferibile all’intimato, deciso dalla commissione tributaria regionale di Napoli in ordine all’avviso di liquidazione.

Siffatti elementi – in virtù dei quali è agevole correlare la statuizione alla medesima commissione regionale partenopea, in quanto giudice tributario d’appello rispetto alla sede provinciale di Benevento – sono certamente sufficienti, al di là delle omissioni formali e dell’erronea indicazione della data della sentenza de qua (che non fu resa pubblica il 1.6.2005, sebbene il 6.10.2005), a porre controparte in condizione di comprenderne l’oggetto. Cosa che d’altronde risulta dalla stessa linea difensiva da M. adottata sub punto 3 del controricorso, laddove, appunto, il resistente, precisando di rapportare "alla sentenza della commissione tributaria regionale di Napoli n. 103/3/05 pronunciata il 29.6.2005 e depositata il 6.10.2005" le difese sui motivi di gravame, ha dato ampia dimostrazione di poter cogliere – e in effetti di aver colto – l’identità del provvedimento cui l’impugnazione è riferita.

Poichè inoltre è certo che detto provvedimento fu reso pubblico il 6.10.2005, e non il 1.6.2005, va respinta l’affermazione che ne vorrebbe accertato il passaggio in giudicato, alla data di notifica del ricorso per cassazione (29.8.2006), per infruttuoso decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

2. – in ordine alle critiche sollevate dall’amministrazione ricorrente, si osserva che questa, con i dispiegati due motivi, deduce violazione di norme di diritto. Segnatamente del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67, del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 33, 39 e 46 del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 68 nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78.

Imputa al giudice d’appello di avere (a) omesso di considerare che, rispetto a un giudicato formatosi nell’anno 2000, con riguardo al ricorso avverso l’avviso presupposto, il citato D.P.R. n. 46 del 1999, art. 36 non consente l’applicazione ultrattiva delle norme anteriori; (b) applicato il termine decadenziale D.P.R. 602 del 1973, ex art. 17, comma 3, in luogo della sola rilevanza del termine di prescrizione specificamente dettato per la riscossione dell’imposta di registro.

3. Va dichiarata peraltro, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto dal Ministero dell’economia e finanze, che non fu parte degli anteriori gradi di merito e che è soggetto distinto dall’agenzia fiscale, ente a sua volta dotato di autonomia soggettiva di diritto pubblico ex D.Lgs. n. 300 del 1999. Risulta dalla sentenza esservi stata, negli anteriori gradi di merito, assunzione in via esclusiva, da parte dell’agenzia delle entrate, della gestione del contenzioso, con conseguente spettanza a essa soltanto dell’esercizio dei correlati poteri processuali in ordine all’impugnazione in sede di legittimità (per tutte, sez. un, 2006/3116).

4. – Rispetto alle ragioni sollevate dall’agenzia con gli anzidetti due motivi, appare assorbente, ai fini dell’accoglimento del suo ricorso, osservare che questa Corte, a sezioni unite, ha di recente chiarito che le disposizioni – come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (corrispondente all’attuale art. 25 del medesimo D.P.R.) – che scandiscono termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base a dichiarazioni presentate dai contribuenti, ovvero in base ad accertamenti divenuti definitivi, presuppongono che si verta sempre in tema di attività di esecuzione di atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione e/o per acquiescenza. Di contro i termini di decadenza non si applicano allorchè, come nella specie, vi sia stata una decisione giurisdizionale a monte dell’azione esecutiva, stante che gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza esauritasi in seno al rapporto giuridico (bilaterale) d’imposta (v. sez. un. 2009/25790). Consimile insegnamento, sebbene formato sullo specifico tema dell’irrogazione delle sanzioni, è chiaramente estensibile, per identità di ratio, a quello che ne occupa, coinvolgente la riscossione a mezzo di cartella conseguente ad avviso di liquidazione confermato con sentenza passata in giudicato. Tanto consente il superamento della contraria tesi pure rinvenibile in giurisprudenza (ad es. Cass. 2009/13333), in quanto, se vi sia stata – come nella specie – contestazione della pretesa fiscale, il titolo in base al quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, sebbene la sentenza. E – come chiarito dalle sezioni unite – "in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c.". Discende l’accoglimento del ricorso dell’amministrazione finanziaria. Alla cassazione della impugnata sentenza può conseguire – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – la decisione di questa Corte nel merito dell’impugnazione da M. proposta avverso la cartella di pagamento ( art. 384 c.p.c., comma 2), invero l’impugnazione va rigettata in ragione del decisivo principio di diritto che l’istituto della decadenza dell’iscrizione a ruolo, invocato a presidio della domanda di annullamento del suddetto atto, non è applicabile alla riscossione conseguente a decisione giudiziaria passata in giudicato.

La solo sopravvenuta stabilizzazione della giurisprudenza sul tema, rispetto all’epoca di insorgenza del contenzioso, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso dell’agenzia delle entrate. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso la cartella. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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