DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2009, n. 171

Regolamento di modifica dell’articolo 51, comma 2, dello Statuto dell’Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 277 del 27-11-2009

testo in vigore dal: 12-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni; Visto l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello Statuto dell’Associazione italiana della Croce rossa; Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1; Ritenuta la necessita’ di procedere alla modifica dell’articolo 51 dello Statuto; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l’innovazione; Sentito il Commissario straordinario dell’Associazione italiana della Croce rossa; Decreta: Art. 1 1. Il comma 2 dell’articolo 51 dello statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, e’ cosi’ sostituito: «2. il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana puo’ essere nominato per non piu’ di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2009 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali La Russa, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 161

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge
20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi
di specialita’ medicinali, nonche’ in materia sanitaria), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490:
«2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.».
– Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 recante:
«Disposizioni urgenti per snellire ed incrementare la funzionalita’
della Croce rossa italiana», convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 19 gennaio 2005, n. 1, e’ stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2004, n. 273.
– Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-27&task=dettaglio&numgu=277&redaz=009G0183&tmstp=1259565936330

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