T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-02-2011, n. 985 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che l’art. 74 del cod. proc. amm. stabilisce che "nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

b) che parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione di opere edilizie in ordine alle quali è stata successivamente presentata domanda di condono edilizio;

c) che il procedimento di condono è tuttora pendente;

d) che quindi occorre rilevare la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere: in questo caso, il gravame diventa infatti privo di rilevanza, in quanto l’eventuale accoglimento dell’istanza di sanatoria legittimerebbe l’opera in questione e renderebbe non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell’opposto caso di rigetto della domanda, il Comune sarebbe chiamato a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla base dell’accertata non sanabilità del manufatto e l’interesse dell’istante si concentrerebbe nel contestare con apposto gravame il diniego di sanatoria (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306; cfr. altresì ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 settembre 2008, n. 10346, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646, ove si precisa che il principio vale sia per il cd. "accertamento di conformità" che per il "condono edilizio");

e) che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;

f) che sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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