T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-02-2011, n. 984 Atto impugnabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’art. 74 del cod. proc. amm. stabilisce che "nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata".

2. L’Associazione ricorrente, che organizza manifestazioni per la diffusione della conoscenza delle testuggini, ha impugnato:

a) la nota del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, datato 8.6.2009, prot. DPN20090012296, avente ad oggetto "CITES – Procedura in merito allo spostamento provvisorio di esemplari del genere Testudo. Manifestazione Tartarughe beach del 2930 agosto 2009";

b) il documento del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali intitolato "Procedure per l’accertamento della nascita in cattività e della riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del regolamento CE (338/97) e s.m.i. e nonché del rilascio dei relativi certificati" emanato nel febbraio del 2008.

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa dell’Amministrazione è fondata, in quanto:

A. L’atto di cui al precedente punto 2, lettera a) è una mera nota interlocutoria emanata in risposta alla richiesta datata 13 marzo 2009, inoltrata dall’odierna ricorrente all’Amministrazione ed espressamente volta a ottenere chiarimenti in merito alla procedura di "spostamento provvisorio" per partecipare alla manifestazione TARTARUGHE BEACH del 29 e 30 agosto 2009.

Con tale nota l’Amministrazione, sul presupposto della ritenuta natura commerciale della manifestazione sulla base dell’esperienza delle precedenti edizioni, ha comunicato che non erano ammissibili deroghe alle norme che regolamentano lo spostamento e ha ricordato la necessità della certificazione prevista dal reg. (CE) 338 n. 338/97.

Si tratta quindi di un atto che non ha natura di provvedimento impugnabile, non avendo definito il procedimento amministrativo, e neppure ha natura di "arresto procedimentale", in quanto ha fatto salvi gli eventuali ulteriori chiarimenti, anche in relazione alla possibilità di dimostrare che la nuova manifestazione non rivestisse scopi di natura commerciale.

B. L’atto di cui al precedente punto 2, lettera b), è un atto privo di efficacia normativa "esterna" e comunque non riveste, per i profili che qui interessano, carattere di immediata e diretta lesività.

4. Conseguentemente il ricorso, con i relativi motivi aggiunti, va dichiarato inammissibile.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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