Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-03-2011, n. 5835 Vendita forzata Imposta di registro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I fatti di causa.

In esito a procedura esecutiva il Tribunale Ordinario di Monza con decreto in data 4.11.2002 trasferiva a favore di D.D.V., titolare della ditta individuale Domus Mia Immobili, risultato aggiudicatario dell’incanto, la proprietà di beni immobili ad uso abitativo appartenenti a taluni soggetti privati debitori.

Con avviso di liquidazione in data 18.3.2003 l’Ufficio di Monza (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro, ipotecaria e catastale fissa, avendo ritenuto inesattamente il contribuente di poter usufruire della imposta in misura proporzionale ridotta (1%) ai sensi dall’art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

La opposizione del contribuente era accolta dalla CTP di Milano con sentenza del 5.12.2003.

L’appello proposto dall’Ufficio per difetto del requisito soggettivo di cessione tra imprese o comunque tra soggetti tenuti agli obblighi IVA , era rigettato con sentenza CTR di Milano sez. 20 in data 15.7.2005 n. 103 che riteneva nella specie sussistere i requisiti di legge per fruire del beneficio fiscale costituiti dalla esenzione IVA della operazione D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 10, comma 1, n. 8 bis; dal trasferimento a favore di impresa avente ad oggetto esclusivo o principale l’attività di rivendita immobiliare; dalla dichiarazione di impegno dell’acquirente a ritrasferire la proprietà degli immobili entro tre anni.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciando il vizio di violazione dell’art. 1 Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Non ha resistito l’intimato al quale il ricorso è stato notificato in data 9.10.2006.
Motivi della decisione

1. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR di Milano sez. 20A in data 15.7.2005 n. 103 ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio Monza (OMISSIS) affermando la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l’assoggettamento alla imposta di registro pari all’1%. 2. I motivi di impugnazione.

La Agenzia delle Entrate censura la impugnala sentenza per vizio di sussunzione della fattispecie concreta nello schema astratto della norma agevolatrice, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Tariffa prima parte allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis) e rilevando che la operazione negoziale non era intervenuta tra soggetti esercenti imprese, arti o professioni, e pertanto in quanto estranea all’ambito di applicazione IVA non poteva fruire della relativa esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis) con la conseguenza che rimaneva altresì inapplicabile il disposto dell’art. 1 Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 che a tale esenzione IVA condizionava la liquidazione della imposta di registro nella minore aliquota dell’1%. 3. La valutazione della Corte sulla fondatezza dei motivi.

Il motivo è fondato.

Premesso che l’art. 1 col Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 individua, ai fini delle diverse aliquote da utilizzare per il calcolo della imposta di registro in misura proporzionale, gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso (tra cui, per quanto interessa il presente giudizio, anche i "trasferimenti coattivi" della proprietà di beni immobili), l’art. 1, comma 5 della predetta Tariffa, introdotto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, comma 14, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, dispone va applicata l’aliquota dell’1% che "se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dalla imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, numero 8 bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni". La nota 2^ ter) del medesimo art. 1 Tariffa precisa che l’imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria, e si applicano anche la soprattassa e gli interessi di mora, qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento nel triennio.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 bis) nel testo modificato dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 10, comma 4, lett. c) conv. in L. 8 agosto 1996, n. 425 – applicabile "ratione temporis" – recita : "sono esenti dalla imposta…n. 8 bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c, d ed e, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni".

Orbene non è dubbio che la esenzione in questione può trovare applicazione esclusivamente in presenza di operazioni economiche che, altrimenti, sarebbero ordinariamente soggette ad IVA. E non è dubbio che tali operazioni siano esclusivamente quelle che la legge qualifica come presupposti impositivi, definendole sotto l’aspetto oggettivo (cessione di beni: art. 2, e prestazioni di servizi: art. 3) e sotto quello teleologico – soggettivo (esercizio di imprese:

art. 4; esercizio di arti o professioni: art. 5). Ne segue che nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto soggetto passivo del tributo è il cedente del bene o il prestatore del servizio, al quale soltanto la legge imputa gli effetti del fatto imponibile ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 1) compiuto nello esercizio delle attività di cui agli artt. 4 e 5 legge citata, sicchè titolare dell’obbligazione tributaria è il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi il quale ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, comma 1 deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, essendo nullo ogni patto contrario.

Tanto premesso è agevole rilevare come la sentenza impugnata abbia omesso del tutto di considerare che la cessione di bene immobile, nel caso concreto, era stata disposta mediante provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponeva il trasferimento coattivo della proprietà di beni immobili appartenenti a soggetti privati, difettando quindi il requisito teleologico – soggettivo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1, e, conseguentemente, risultando del tutto estranea tale vicenda traslativa alla applicazione della imposta sul valore aggiunto (ed alla applicazione della corrispondente esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis).

La CTR ha dunque fatto erronea applicazione delle norme la cui violazione è stata censurata assimilando la fattispecie non assoggettabile al tributo (per difetto del presupposto impositivo) alla ben diversa ipotesi della esenzione dall’imposta di fattispecie che – in assenza della norma derogatoria di esenzione – integrerebbe il presupposto impositivo.

4. La decisione sul ricorso e sulle spese.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata senza rinvio e, non dovendo procedersi ad ulteriori attività istruttorie, la causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le lite.
P.Q.M.

LA CORTE – accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado.

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *