Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2010) 08-02-2011, n. 4595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15-1-2010 il G.I.P. del Tribunale di Roma, nel procedimento a carico di P.P. ed altri ( D.F. R.V. e D.B.) dichiarava non doversi procedere a carico dei suddetti imputati per il delitto di cui all’art. 479 c.p. loro rispettivamente ascritto (come da rubrica, in riferimento alla ipotizzata falsità di una dichiarazione di impatto ambientale, nell’area di progetto n. 148/02 tra Pineta Castelfusano e fascia costiera, ove si era dichiarato che "la vegetazione presente nell’area è costituita da esemplari di nessun pregio") – per intervenuta prescrizione.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il difensore di P. P., deducendo l’erronea interpretazione sulla quale si era basato il Tribunale, circa il fatto contestato, che non assumeva i connotati del delitto di cui all’art. 479 c.p. per difetto dell’elemento psicologico del reato.

Nella specie, il ricorrente rilevava che nella procedura amministrativa di cui si tratta, i responsabili dell’Amministrazione regionale dovevano valutare se nell’area interessata dal progetto fossero presenti piante e vegetazione di pregio, ai fini dell’impatto ambientale, se si trattava di area sottoposta a vincolo.

Tali presupposti erano negativi, secondo quanto rilevato nei motivi di impugnazione. Infine il ricorrente censurava la mancata valutazione della documentazione fotografica, allegata all’atto di costituzione della Dott.ssa P., ed evidenziava che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato, avendo l’imputata solo riportato, peraltro in corsivo, rendendo evidente tale elemento, che "la vegetazione presente nell’area è costituita da esemplari di nessun pregio", senza porre in essere alcuna falsa attestazione, nell’ambito della funzione amministrativa di competenza. In base a tali elementi la difesa aveva pertanto chiesto l’assoluzione dell’imputata perchè il fatto non sussister perchè il fatto non costituisce reato.
Motivi della decisione

L’impugnazione articolata avverso sentenza dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, deve ritenersi infondata.

Invero la sentenza e n.d.p. per prescrizione, e i motivi non evidenziano alcun elemento idoneo a far ritenere violato l’art. 129 c.p.p..

Quanto dedotto dalla ricorrente al fine di evidenziare l’assenza degli elementi costitutivi del reato, appare infatti censura non dotata di fondamento, ravvisandosi – pur nell’ipotesi di una definizione dell’area interessata resa dalla imputata in base ad elementi oggetto di ulteriore parere (come affermato dalla difesa) – una valutazione fatta propria e trasfusa nell’atto oggetto di contestazione, riferibile all’imputata. Pertanto devono ritenersi correttamente individuati i presupposti dell’ipotesi di reato, ostativi all’assoluzione della prevenuta dal fatto contestato.

Va menzionata a riguardo sentenza di questa Corte, Sez. 6, del 25-3- 1999, n. 3945, PG in proc. Pinto e altri – RV 213882 – per cui "In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fattola sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".

D’altro canto non ricorre la possibilità di formulare questioni attinenti ai vizi della motivazione, in questa sede, essendo prevalente alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la formula di proscioglimento per dichiarare l’estinzione del reato.(v. in tal senso, Cass. Sez. 1, del 22-10- 1994, n. 10822, Boiani, per cui "All’applicazione della causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo all’inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. In tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio importerebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva".

In conclusione il ricorso, non risultando violato l’art. 129 c.p.p., deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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