LEGGE 13 novembre 2009, n. 172 Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 28-11-2009

testo in vigore dal: 13-12-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 376 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «376. Il numero dei Ministeri e’ stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo’ essere superiore a sessantatre’ e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione». 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1: 1) il numero 10) e’ sostituito dal seguente: «10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 2) dopo il numero 12) e’ aggiunto il seguente: «13) Ministero della salute»; b) all’articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»; c) all’articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»; d) all’articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»; e) all’articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita’ regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita’ tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»; 2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»; 3) dopo la lettera b), e’ aggiunta la seguente: «b-bis) monitoraggio della qualita’ delle attivita’ sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento». 3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gia’ attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonche’ le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa. 7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonche’, per quanto compatibili, le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, e di cui all’articolo 3, comma 4, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresi’ fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208. 8. Nelle more dell’attuazione delle misure previste dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ delle misure previste dall’articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalita’ delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, e’ fatta salva la possibilita’ di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonche’ di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l’anno 2008 secondo le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell’attuazione delle suddette misure. 9. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dall’articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli gia’ considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1. 10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l’anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per l’anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 11. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1691): Presentato dal Presidente del Consiglio (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) il 15 luglio 2009. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 21 luglio 2009 con pareri delle commissioni 5ª, 11ª e 12ª. Esaminato dalla commissione il 28 luglio; 16 e 23 settembre 2009. Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2009 (atto n. 1691-A) relatore sen. Vizzini. Esaminato in aula il 22 settembre 2009 e approvato il 30 settembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2766): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 5 ottobre 2009 con pareri delle commissioni V, XI, XII e questioni regionali. Esaminato dalla commissione il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 ottobre 2009. Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e approvato 1’11 novembre 2009.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
– La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)».
– Il testo dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge, e’ il seguente:
«Art. 2 (Ministeri). – 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell’interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell’economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
13) Ministero della salute.».
– Il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dalla presente legge, e’ il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. E’
istituito il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di
bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento
della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il
settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
Ministero svolge altresi’ i compiti di vigilanza su enti e attivita’
e le funzioni relative ai rapporti con autorita’ di vigilanza e
controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
– Il testo dell’art. 24, comma 1, lettera b) del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente legge, e’
il seguente:
«Art. 24 (Aree funzionali). – 1. Il Ministero svolge, in
particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) (omissis);
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello
Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei
relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo
operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno
finanziario previsto dalla lettera a), nonche’ alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle
innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, ivi
inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani
di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall’ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita’ amministrativa e
contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici
centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle
ragionerie provinciali dello Stato;».
– Il testo dell’art. 47-bis, del citato decreto legislativo n.
300 del 1999, come modificato dalla presente legge, e’ il seguente:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. E’
istituito il Ministero della salute.
2. Nell’ambito e con finalita’ di salvaguardia e di gestione
integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla
dignita’ della persona umana e alla salute, sono attribuite al
Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della
salute umana,di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario, di sanita’ veterinaria, di tutela
della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli
alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le
funzioni del Ministero della sanita’. Il Ministero, con modalita’
definite d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
esercita la vigilanza sull’Agenzia per i servizi sanitari regionali
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
– Il testo dell’art. 47-ter, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente
legge, e’ il seguente:
«Art. 47-ter (Aree funzionali). – 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in
materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle
malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive;
prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita’ tecniche sanitarie regionali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i
profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione
europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita’ veterinaria: tutela
della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e
vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all’impiego in
medicina e sull’applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria,
relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi
sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del
personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della salute nei
luoghi di lavoro.».
b-bis) monitoraggio della qualita’ delle attivita’ sanitarie
regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni
erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.».
– Il testo dell’art. 47-quater del citato decreto legislativo, n.
300 del 1999 e’ il seguente:
«Art. 47-quater (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero
di dipartimenti non puo’ essere superiore a quattro, in relazione
alle aree funzionali di cui all’art. 47-ter.».
– Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
– Il testo dell’art. 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008,
e’ il seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i
Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via
amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente
decreto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di
bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2004, n. 223.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003, n. 129.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
297 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro del lavoro), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.
208 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182.
– Il testo dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ il seguente:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). – 1. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi
inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche’ gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i
rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti,
secondo principi di efficienza, razionalita’ ed economicita’,
operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e
di quelli di livello non generale, in misura non inferiore,
rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal
fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all’unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale
sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita’
dell’immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall’art. 1,
comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura
non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono
funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma 1, le
amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi,
forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale, nonche’ l’utilizzo congiunto
delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e
periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell’ambito
delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle
procedure previste dall’art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1,
lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi’
le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al
comma 1, ai sensi dell’art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno
gia’ adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita’ di
provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale
previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche’ nelle
disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle
esigenze di compatibilita’ generali nonche’ degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle corrispondenti economie con l’adozione di
provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato,
inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure
concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a
valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto
previsto dai commi 1 e 4 e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente articolo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
– La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2006, n. 299, supplemento ordinario.
– Il testo dell’art. 1, comma 527, della citata legge n. 296 del
2006 e’ il seguente:
«527. Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523
possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo
indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita’, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25
milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le modalita’ di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.».
– Il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e’ il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’
dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali
le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
«regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro,
nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione
politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilita’ eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del
presente articolo, si provvede al periodico riordino delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che
sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete..
– Il testo dell’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999 e’ il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull’organizzazione). – 1.
L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le
relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e
la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti
o con decreti del ministro emanati ai sensi dell’art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l’art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione
dei ruoli esistenti e l’istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all’istituzione del
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita’ tra i diversi
dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei
requisiti di professionalita’ richiesti per l’esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in
materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del
personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.».
– Il testo dell’art. 1, commi 7, 8 e 11, della legge 24 dicembre
2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007
su previdenza, lavoro e competitivita’ per favorire l’equita’ e la
crescita sostenibili, nonche’ ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale), e’ il seguente:
«Art. 1. – 1.-6. (Omissis).
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e
la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono
integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla
possibilita’ di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a
realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita’ strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano
industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti
previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9.-10. (Omissis).
11. In funzione delle economie rivenienti dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento
di cui all’ultimo periodo del presente comma, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al
comma 10, a decorrere dall’anno 2011. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ per
l’accertamento delle economie riscontrate in seguito all’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni
della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.».
– Il testo dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per
la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138 e’ il seguente:
«Art. 1. – 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive
ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
a) e’ istituito presso il Ministero della salute il Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con
analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle
malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in
coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con
l’Istituto superiore di sanita’, con l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita’, con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di
assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche’ con gli organi
della sanita’ militare. Il Centro opera con modalita’ e in base a
programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute.
Per l’attivita’ e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese
per il personale, e’ autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per
l’anno 2004, 25.450.000 euro per l’anno 2005 e 31.900.000 euro a
decorrere dall’anno 2006;
b) e’ istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico
sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione
e di diagnosi, collegato con l’Istituto superiore di sanita’ e altre
istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l’Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto
nazionale di genetica molecolare – INGM»; sono autorizzate le
seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l’anno 2004, di euro
6.508.000 per l’anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall’anno
2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un
programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonche’,
per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell’Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell’Istituto, nonche’ per le attrezzature del medesimo, previa
presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in
collaborazione con gli Stati Uniti d’America, relativi alla
acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela
della salute nei settori dell’oncologia, delle malattie rare e del
bioterrorismo e’ autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l’anno
2004, 12.585.000 euro per l’anno 2005 e 12.720.000 euro per l’anno
2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
– Il testo dell’art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.
393 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace, nonche’ dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27 e’ il seguente:
«Art. 4-bis (Monitoraggio sanitario). – 1. E’ disposta la
realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato
od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in
relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza
umanitaria, nonche’ di tutto il personale della pubblica
amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta
servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze
diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro
convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono
svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria
militare o civile.
2. Con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell’interno, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le
modalita’, le condizioni e i criteri per l’attuazione del presente
articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari
importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una
relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanita’
sullo stato di salute del personale militare e civile italiano
impiegato nei territori della ex Jugoslavia.».
– Il testo dell’art. 5, comma 2 del citato decreto-legge n. 393
del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001,
e’ il seguente:
« 2. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 4-bis,
valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si
provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’interno per lire 7.000 milioni nell’anno 2001 e per
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonche’
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione per lire 18.000 milioni nell’anno 2001 e per lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
– La legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2008, n. 303, supplemento ordinario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=278&redaz=009G0182&tmstp=1259566129245

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *