Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 08-02-2011, n. 4593 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, rigetto ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.F. imputato per i delitti di violenza privata ex art. 610 c.p. e di atti persecutori di cui all’art. 612 bis propone ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. avverso l’ordinanza con la quale in data 20.8.2010 il Tribunale di Roma, sezione speciale per il riesame confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma.

Deduce nullità dell’ordinanza ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla proporzione della misura custodiale applicata ai fatti contestati. Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Il Tribunale del riesame non è incorso nel dedotto vizio di motivazione nè nella violazione di legge. Ha infatti accertato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p. idonei a sostenere la disposizione della misura cautelare della custodia in carcere.

I giudici del riesame hanno sottolineato che appare indubbio il pericolo di recidiva in quanto le minacce e le molestie si sono ripetute, a breve distanza l’una dall’altra, e si sono concentrate nell’ultimo mese.

I precedenti giudiziari del V. inducono poi a ritenere che lo stesso sia persona di indole violenta incapace di tenere a freno le proprie pulsioni: è stato, infatti, già condannato per i delitti di lesioni personali; minacce; violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale (oltre che per guida in stato di ebrezza) e a suo carico sono pendenti procedimenti per furto, danneggiamento ed incendio ma soprattutto per molestie o disturbo alle persone ( art. 660 c.p.) e cioè per un reato della stessa specie di quello per cui oggi si procede.

In relazione al pericolo di reiterazione di condotte analoghe, il Tribunale ha sottolineato che nella comunicazione di notizie di reato del Commissariato Sezionale di PS S.Paolo del 28 luglio 2010 si dà atto che il V. non è nuovo a comportamenti minacciosi e violenti nei confronti di ragazze che sono state a lui legate sentimentalmente, comportamenti per i quali è stato ripetutamente denunciato.

Quanto al tipo di misura cautelare da adottare il Tribunale ha ritenuto fondatamente che la custodia in carcere – peraltro proporzionata alla gravità dei fatti ed alla sanzione che potrà essere irrogata all’esito del giudizio – sia l’unica in grado di contenere il rischio di recidiva. Si ricorda che sono imputate al V. gravi violenze fisiche e psichiche in danno della ex convivente, con minacce di morte, estese anche a persone a lei care.

Inoltre i giudici del riesame hanno evidenziato come il V. abbia tentato di sottrarsi all’esecuzione del provvedimento del gip ascondendosi nel locale posto sul terrazzo del condominio dove vive e come, una volta scoperto, abbia reagito cercando di colpire gli operanti con calci e pugni.

I giudici hanno concluso, con valutazione logica e non contraddittoria, che in presenza di un sistema di vita così marcatamente improntato alla illegalità, è inverosimile ipotizzare che il V. rispetterebbe le prescrizioni connesse a misure meno afflittive di quella carceraria. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 94.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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