Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con decreto del 20 maggio 2009, il PM presso il Tribunale di Cassino convalidava il sequestro effettuato dai Carabinieri di Ausonia, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di S.A.M.L. e M.L., di una pistola a salve marca Klimax Mad 85. La perquisizione era stata effettuata, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41, a seguito dell’esplosione di colpi di arma da fuoco proveniente dall’abitazione anzidetta nel corso di un litigio per ragioni di carattere familiare. L’arma, pacificamente a salve e di libera vendita, era stata rinvenuta in un cassetto del comò della stanza da letto, ove era custodita assieme a trenta colpi, pur essi a salve e pur essi sequestrati. Il PM procedente ipotizzava a carico delle imputate i reati di ingiuria e minacce e riteneva che, rispetto a tali reati, gli oggetti in sequestro fossero in rapporto di pertinenza e, come tali, fosse indispensabile la loro apprensione al fine di pervenire ad un corretto e concreto accertamento dei fatti.
Pronunciando sul gravame proposto con distinti atti dalle indagate avverso il decreto anzidetto, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava i ricorsi e confermava l’impugnato provvedimento.
Avverso la decisione anzidetta, la S. e la M. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
2. – Il ricorso della S. deduce violazione degli artt. 125, 253, 262 e 354 c.p.p. e del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41;
eccepisce nullità del verbale di perquisizione e sequestro nonchè il difetto di motivazione sul punto. Sostiene che, nel caso di specie, non esistevano gli estremi per l’applicazione del menzionato art. 41, posto che la pistola rivenuta non era da considerare arma, tant’è che sin dall’atto di sequestro i verbalizzanti avevano dato atto che si trattava di arma a salve, di libera vendita e di legittimo possesso, il ricorso della M. deduce inesistenza di verbale di perquisizione e sequestro nei propri confronti, abnormità del decreto di convalida e del provvedimento del riesame. Rileva che la perquisizione era avvenuta presso l’abitazione della S. e solo nei confronti della stessa, la quale aveva spontaneamente consegnato la pistola. Di talchè, essa ricorrente era del tutto estranea ai fatti.
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, 253, 262 e 354 c.p.p. e del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41; eccepisce nullità del verbale di perquisizione e di sequestro; nonchè il difetto di motivazione sul punto. Prospetta, in proposito, censure identiche a quelle dedotte dalla S. in ordine all’insussistenza delle condizioni di legge prescritte dall’art. 41 ai fini della perquisizione e sequestro, posto che la pistola sequestrata non aveva le caratteristiche previste dalla stessa norma.
3. – Il ricorso della M. è vistosamente inammissibile. Ed infatti, per sua stessa asserzione, la stessa ricorrente sarebbe estranea al possesso dell’arma in sequestro, donde la mancanza di interesse e, dunque, di legittimazione al ricorso. Non diversa è la sorte del ricorso della S.. Inutilmente, parte ricorrente pone in dubbio la sussistenza dei presupposti giustificativi della perquisizione domiciliare ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41, che avrebbe potuto essere legittimata dalla presenza in casa di armi, ove quella sottoposta a sequestro era null’altro che un giocattolo. Ed invero, i presupposti applicativi della norma di pubblica sicurezza richiamata sono l’esistenza di elementi, anche di mero sospetto, che inducano di agenti di p.g. a ritenere che in un determinato locale pubblico o privato siano custoditi armi e munizioni. Nel caso di specie, tali elementi esistevano certamente dopo l’esplosione di colpi di arma da fuoco avvenuta all’interno dell’abitazione della S., essendo ovviamente irrilevante che, in esito ad accesso in quella casa, la pistola rinvenuta fosse a salve ed oggetto di libera vendita. Senza dire, poi, che l’eventuale illegittimità della perquisizione non potrebbe comunque riverberarsi sulla ritualità del sequestro della pistola, ancorchè priva delle caratteristiche di arma comune da sparo. Ed invero, la disposta misura cautelare è stata giustificata in rapporto non già alla natura ed alle caratteristiche dell’oggetto, ma al reato di minaccia aggravata da uso di armi, per la cui configurabilità, come correttamente rilevato dal giudice a quo, è sufficiente anche l’uso di arma apparente ovvero giocattolo (cfr. Cass. sez. 5, 11.3.2003, n. 16647, rv 224796), di talchè in rapporto a tale fattispecie delittuosa sussisteva chiaramente il nesso di pertinenzialità del disposto sequestro, a parte la rilevata necessità di verificare le reali caratteristiche dell’arma.
4. – Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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